Interpello Ambientale 16.12.2021 - Iter autorizzativo trattamento del percolato di discarica
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Interpello Ambientale 16.12.2021 - Iter autorizzativo per attività di trattamento del percolato di discarica
ID 15215 | 20.12.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
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Interpello ambientale
Sezione Economia Circolare
Nota n. 25426 del 18 ottobre 2021 - Definizione iter autorizzativo per attività di trattamento del percolato di discarica
In allegato:
- Quesito
- Nota di trasmissione
- Riscontro
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il Comune di Campobello di Mazara (TP) ha richiesto un’interpretazione sulla corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 per definire l’iter autorizzativo finalizzato alle attività di trattamento del percolato di discarica, mediante la circolazione dello stesso all’interno di una delle vasche dell’impianto di smaltimento, prima del recapito in fognatura.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” all’Allegato 1, punto 2.3 rubricato: “Controllo delle acque e gestione del percolato” stabilisce che il percolato ed eventuali acque di ruscellamento dirette sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post gestione), secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto.
Al punto 2.3 del medesimo allegato viene inoltre precisato che “Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
In ordine al quesito in argomento, nel premettere che la Direzione ha acquisito i pareri dell’ISPRA e della Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SUA), dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.
La soluzione tecnica preferenziale individuata dalla norma per la gestione del percolato di discarica, è il trattamento in loco presso un impianto autorizzato alla gestione dello specifico tipo di rifiuto. Le ulteriori possibilità previste dalla norma, quando particolari condizioni tecniche impediscono o comunque non rendono ottimale il trattamento in loco, possono essere, alternativamente:
- il conferimento ai fini del trattamento del percolato presso impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- il recapito del percolato, previo idoneo trattamento in impianto, nella rete fognaria.Appare evidente che l’ultima opzione prevista dalla norma per la gestione del percolato debba prevedere il trattamento del rifiuto liquido finalizzato ad ottenere un rifiuto recapitabile, nel rispetto delle norme relative allo scarico, in fognatura.
In ogni caso, il percolato di discarica è identificato nell’elenco europeo dei rifiuti nel subcapitolo 19 07 con una voce specchio e, pertanto, l’idoneità all’eventuale trattamento deve essere subordinata, comunque, alla caratterizzazione necessaria a verificare la sussistenza o meno delle caratteristiche di pericolo.
Ciò chiarito sotto il profilo della lettura normativa, si osserva che, come anche rappresentato sia da ISPRA che dalla Direzione Generale SUA, esulino dalla competenza dello scrivente Ministero eventuali valutazioni tecniche sul caso di specie, con particolare riferimento, tra l’altro, alla idoneità o meno di operazioni effettuate in loco che presuppongono un’analisi della fattispecie in concreto e adeguati accertamenti sugli elementi di dettaglio.
Ad ogni buon conto, si specifica altresì che lo strumento dell’interpello ambientale ha una valenza di carattere generale che non risponde alla specificità dei casi rappresentati dall’istante.
Le considerazioni sopra riportate sono quindi da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MITE
Collegati
Interpelli ambientali - Art. 3 septies D.lgs 152/2006
Decreto semplificazioni (D.L.77/2021): Interpello ambientale
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Riscontro interpello ambientale 16.12.2021.pdf |
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Quesito Interpello ambientale 16.12.2021.pdf |
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Nota di trasmissione Interepllo ambientale 16.12.2021.pdf |
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