Decisione (UE) 2021/2053 - BAT EMAS Fabbricazione di prodotti in metallo
Decisione (UE) 2021/2053 della Commissione dell’8 novembre 2021 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 420/55 del 25.11.2021
Entrata in vigore: 15.12.2021
Applicazione: dal 25 marzo 2022
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione è tenuta ad elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere le migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi nell’ambito del sistema di ecogestione e audit istituito dal suddetto regolamento devono tenere conto dei documenti di riferimento settoriali quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all’allegato IV del regolamento.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l’elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. In tale piano di lavoro la Commissione annovera la fabbricazione di prodotti in metallo lavorato tra i settori prioritari.
(3) Il documento di riferimento settoriale dovrebbe individuare, attraverso le migliori pratiche di gestione ambientale del settore, azioni concrete per migliorare la gestione ambientale complessiva delle imprese produttrici di prodotti in metallo lavorato in tre macroaree, nelle quali rientrano i principali aspetti ambientali di tali imprese dal punto di vista dei fabbricanti. Dette macroaree sono le questioni trasversali, l’ottimizzazione dei consumi ausiliari e i processi di fabbricazione. È inoltre opportuno proporre indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza specifici per una data pratica di gestione ambientale, laddove ciò sia possibile e rappresentativo.
(4) Affinché le organizzazioni del settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato, i verificatori ambientali, le autorità nazionali, gli organismi di accreditamento e di abilitazione e gli altri operatori dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale, è opportuno differire la data di applicazione della presente decisione.
(5) Per elaborare il documento di riferimento settoriale la Commissione ha consultato gli Stati membri e altri portatori di interessi in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato figura nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 25 marzo 2022.
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ALLEGATO
Indice
1. INTRODUZIONE
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO LAVORATO
3.1. BEMP per le questioni trasversali
3.1.1. Applicazione di metodi efficaci di gestione ambientale
3.1.2. Collaborazione e comunicazione lungo la catena del valore
3.1.3. Gestione dell’energia
3.1.4. Gestione delle sostanze chimiche ecologicamente corretta ed efficiente sotto il profilo delle risorse
3.1.5. Gestione della biodiversità
3.1.6. Rifabbricazione e ricondizionamento di alta qualità di prodotti e componenti di valore elevato e/o in grande serie
3.1.7. Collegamento ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili pertinenti per le imprese produttrici di prodotti in metallo lavorato
3.2. BEMP per l’ottimizzazione dei consumi ausiliari
3.2.1. Ventilazione efficiente
3.2.2. Illuminazione ottimale
3.2.3. Ottimizzazione ambientale dei sistemi di raffrescamento
3.2.4. Uso razionale ed efficiente dell’aria compressa
3.2.5. Uso di energia da fonti rinnovabili
3.2.6. Recupero delle acque piovane
3.3. BEMP per i processi di fabbricazione
3.3.1. Selezione di fluidi efficienti sotto il profilo delle risorse per la lavorazione dei metalli
3.3.2. Riduzione al minimo del consumo di lubrorefrigeranti nella trasformazione dei metalli
3.3.3. Formatura incrementale della lamiera come alternativa alla realizzazione di stampi
3.3.4. Riduzione del consumo di energia in stand-by delle macchine per la lavorazione dei metalli
3.3.5. Mantenimento del valore dei residui metallici come materiali riutilizzabili
3.3.6. Forgiatura multidirezionale
3.3.7. Lavorazione meccanica ibrida per ridurre il consumo di energia
3.3.8. Ricorso al controllo predittivo nella gestione di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria all’interno delle cabine di verniciatura
4. PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALI RACCOMANDATI
[...] Segue in allegato
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