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Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172

ID 15013 | | Visite: 21808 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/15013

DL 26 novembre 2021 n  172

Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 / Decreto Legge Super green pass 

ID 15013 | 26.11.2021 / Decreto Super green pass in GU n.282 del 26.11.2021

Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.

(GU n.282 del 26.11.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021

Pubblicato nella GU n.19 del 25.01.2022 la Legge 21 gennaio 2022 n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2022

In allegato testo coordinato

Testi allegati:

- Testo consolidato al 14.04.2022
- Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 (GU n.282 del 26.11.2021)
- Bozza 24.11.2021 h. 19.00

Allegato Testo consolidato al 14.04.2022 con le modifiche apportate dagli atti:

24/12/2021
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 (in G.U. 24/12/2021, n.305)

30/12/2021
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 (in G.U. 30/12/2021, n.309)

25/01/2022
LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n.19)

18/02/2022
LEGGE 18 febbraio 2022, n. 11 (in G.U. 18/02/2022, n.41) In allegato testo consolidato al 14.04.2022

In calce all'articolo testo pdf Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172

Note

1. Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario vaccinazione di richiamo a far data dal 15 dicembre 2021
2. Personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) obbligo vaccinale.

_____ 

Articolato:

ART. 1 (Obblighi vaccinali)
ART. 2 (Estensione dell’obbligo vaccinale)
ART. 3 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19)
ART. 4 (Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19)
ART. 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione)
ART. 6 (Disposizioni transitorie)
ART. 7 (Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
ART. 8 (Campagna promozionale)
ART. 9 (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)
ART. 10 (Entrata in vigore)

 Capo I OBBLIGHI VACCINALI

Art. 1. Obblighi vaccinali

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 3 -bis è inserito il seguente:
«Art. 3 -ter (Adempimento dell’obbligo vaccinale) . — 1. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) . - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionaleDGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 -ter , comma 6.
6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 -ter , commi 2, 3 e 6.»;
c) all’articolo 4 -bis , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da «con decreto del Presidente del Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 -ter , commi 2, 3 e 6.»;
4) al comma 5 le parole «L’accesso alle strutture di cui all’articolo 1 -bis , incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata».

Art. 2. Estensione dell’obbligo vaccinale

1. Dopo l’articolo 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:
«Art. 4 -ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) . — 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3 -ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4 -bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) , i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b) , c) e d) , assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) , provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa. Il Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell’attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4 -bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».

Capo II - IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Art. 3. Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a) , le parole «al termine del prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;
2) alla lettera c -bis ), le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto ciclo»;
2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;
3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2» sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute,»;
c) al comma 4 -bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Art. 4. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
b) all’articolo 9 -bis , comma 1:
1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a -bis ) alberghi e altre strutture ricettive»;
3) alla lettera d) , dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità»;
c) all’articolo 9 -quater :
1) al comma 1:
1.1 alla lettera b) le parole «ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse;
1.2 alla lettera c) , dopo le parole «di tipo» sono inserite le seguenti: «interregionale,»;
1.3 alla lettera e) le parole «ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono soppresse;
1.4 alla lettera e -bis ) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»;
1.5 dopo la lettera e -bis ) è aggiunta la seguente:
«e -ter ) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;
2) al comma 2, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Art. 5. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

1. All’articolo 9 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2 -bis »;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c -bis ), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;
le seguenti: «ai commi 1 e 2 -bis » e le parole «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2 -bis ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell’attuazione dell’articolo 6, comma 2.

Art. 6. Disposizioni transitorie

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis ), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9 -bis , comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 - bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis ), del decreto-legge n. 52 del 2021.

Capo III CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

Art. 7. Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell’interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8. Campagne di informazione

1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All’attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

Art. 9. Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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