Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del
D. Lgs. 152/2006. Corretta applicazione dell’art. 29, c. 3, del
D. Lgs. 152/2006, e s.m.i. per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo
D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.
Con nota prot. n. 0017975 del 27/07/2021, acquisita con prot. n. 83573/MATTM del 29/07/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell’art. 29, c. 3, del D. Lgs. 152/2006, per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D. Lgs. 152/2006.
In particolare codesto Servizio, in relazione alle numerose istanze di parere relative a modifiche di progetti di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., autorizzati senza la preliminare, dovuta, sottoposizione ai procedimenti in materia di V.I.A., ha chiesto di voler chiarire se, nelle more dell’avvio della necessaria e pertinente procedura di valutazione di impatto ambientale (Verifica/V.I.A. “postuma”) per le opere esistenti, la realizzazione di modifiche per cui possa essere accertata l’assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi e, in particolare, di interventi di messa in sicurezza strutturale e funzionale delle medesime opere, sia coerente con le disposizioni dell’art. 29, c. 3, del vigente D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Al fine di riscontrare il suddetto quesito occorre premettere che:
- la valutazione ambientale è dovuta per gli interventi rientranti nelle tipologie elencate negli allegati alla parte II del D. Lgs. 152/2006, autorizzati successivamente all’entrata in vigore della disciplina in materia di VIA nell’ordinamento italiano;
- l’art. 29 co. 3 recita “Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, […], l’autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. […].”
Ciò posto, si evidenzia che l’art. 29 co. 3 consente di proseguire i lavori già avviati o le attività legate all’esercizio di un’opera realizzata senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica ambientale, nelle more dell’avvio di un nuovo procedimento di valutazione ambientale nei termini fissati dall’autorità competente, ma non prevede la possibilità di avviare o autorizzare interventi di modifica dell’opera stessa.
Si ritiene pertanto che il caso prospettato da codesta Regione non sia coerente con le disposizioni dell’art. 29, c. 3, del vigente D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.