Nuove soglie europee per appalti pubblici dal 1° gennaio 2022
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Nuove soglie europee per appalti pubblici dal 1° gennaio 2022
ID 14939 | 13.11.2021 / Download pdf allegato
Pubblicati nella GU europea L.398 dell'11 novembre 2021 quattro Regolamenti che apportano modifiche alle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni:
- Regolamento delegato (UE) 2021/1953, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1951, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1950, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.
I Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, pertanto a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore.
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I nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria dal 1° gennaio 2022 sono i seguenti.
APPALTI NEI SETTORI ORDINARI (articolo 35, D.lgs 50/2016)
a) 140.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità. Se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII, D.lgs 50/2016 (allegato III, Direttiva 2014/24/UE);
b) 215.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni. Tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII, D.lgs 50/2016 (allegato III, Direttiva 2014/24/UE);
c) 5.382.000 Euro, per gli appalti di lavori pubblici.
Inoltre si ricorda che per gli appalti di lavori e di servizi sovvenzionati, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs 50/2016, le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
1) lavori di genio civile di cui all’allegato I dello stesso Codice;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, D.lgs 50/2016 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI (articolo 35, D.lgs 50/2016)
a) 431.000 Euro, per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
b) 5.382.000 Euro, per gli appalti di lavori.
CONCESSIONI (articolo 35, D.lgs 50/2016)
a) 5.382.000 Euro.
APPALTI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA (articolo 10, D.lgs 208/2011)
a) 431.000 Euro per gli appalti di forniture e servizi;
b) 5.382.000 Euro per gli appalti di lavori.
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Collegati
Regolamento delegato (UE) 2021/1953
Regolamento delegato (UE) 2021/1952
Regolamento delegato (UE) 2021/1951
Regolamento delegato (UE) 2021/1950
Tags: Costruzioni Codice Appalti