Convenzione di Rotterdam
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Convenzione di Rotterdam / Convenzione PIC - Prior Informed Consent
ID 14792 | 08.09.2023 / Download Scheda
La Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC - Prior Informed Consent), adottata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2004, disciplina le esportazioni e le importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi ed è basata sul principio fondamentale del consenso informato preliminare.
E’ finalizzata a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le Parti interessate agli scambi internazionali di prodotti chimici pericolosi, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente contro i possibili danni associati all’uso di questi prodotti. Il principio di base sul quale si fonda la Convenzione è che l’esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni possa avvenire solo con il consenso preliminare informato da parte del Paese importatore. Pertanto l’importatore deve essere in possesso di tutte le informazioni per adottare ogni precauzione necessaria.
Le Parti notificano al Segretariato della Convenzione tutti gli atti normativi definitivi che vietano o impongono rigorose limitazioni a un prodotto che rientra nell’ambito della Convenzione.
Le informazioni trasmesse sono valutate dal Comitato di esame per i prodotti chimici (Chemical Review Committee) che elabora un documento di orientamento da sottoporre alla Conferenza delle Parti (COP). Se la COP decide di inserire il prodotto all’interno della procedura PIC, le Parti esportatrici e importatrici sono tenute a garantire il rispetto delle decisioni assunte.
La Convenzione è stata ratificata da 161 Paesi (Parti), tra cui l’Italia (con Legge 11 luglio 2002 n. 176), ed attualmente include nell’allegato III: 53 sostanze soggette alla procedura PIC (Vedi Annex III), tra le quali 35 pesticidi e 17 sostanze chimiche industriali e 1 sostanza di categoria pesticida e chimica industriale.
All’interno dell’Unione Europea la Convenzione di Rotterdam è stata attuata dal Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (“Regolamento PIC”). Tale Regolamento conferma l’impegno dell’Unione Europea a garantire un controllo adeguato degli scambi dei prodotti chimici su scala mondiale per proteggere la salute umana e l’ambiente oltre i confini dell’Unione europea.
Per l’Italia, le funzioni di Autorità Nazionale Competente per l’attuazione del regolamento PIC sono svolte dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.
Notifica di esportazione
L’impresa che desidera esportare sostanze indicate nell’allegato I del Regolamento PIC, sia in quanto tali sia contenute in una miscela nella misura tale da determinare l’etichettatura, deve effettuare la notifica di esportazione accedendo alla piattaforma ePIC della Commissione europea, gestita da ECHA.
La notifica deve essere fatta ogni anno civile almeno 35 giorni prima della data di esportazione. A ogni notifica di esportazione viene assegnato un identificatore univoco quale numero di riferimento identificativo (RIN). A volte la gestione della notifica di esportazione necessita della richiesta di consenso esplicito all’importazione da parte dell’Autorità del paese importatore (ciò accade per le sostanze che si desiderano esportare e che sono elencate della parte 2 o 3 dell’allegato I del regolamento PIC).
La dichiarazione doganale (DAU) nella casella 44 dovrà essere compilata opportunamente per permettere all’operatore in dogana di verificare lo status della notifica di esportazione (solo se lo status della notifica è “attivo” il prodotto può essere esportato nell’arco del periodo temporale indicato).
Il Regolamento PIC elenca nell’allegato V le sostanze chimiche di cui è vietata l'esportazione.
Inoltre, il Regolamento PIC stabilisce che tutte le sostanze (non solo quelle elencate nell’allegato I), in quanto tali o contenute in miscele destinate all’esportazione, sono disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste:
- dal regolamento (CE) n. 1107/2009, (c.d. regolamento fitosanitari)
- dal regolamento 528/2012 (c.d. regolamento biocidi) e
- dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (c.d. regolamento CLP)
- oppure da qualsiasi altra pertinente legislazione dell’Unione.
Il prodotto esportato deve essere, altresì corredato, della scheda dati di sicurezza (SDS) conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. regolamento REACH). Le etichette e le SDS sono, nei limiti del possibile, redatte nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione.
Relativamente alle importazioni in Europa di sostanze e miscele si applicano i regolamenti di prodotto quali ad esempio il regolamento REACH, il regolamento CLP, il regolamento per i prodotti fitosanitari, il regolamento per i prodotti biocidi (in altre parole il regolamento PIC non dispone regole aggiuntive per l’importazione in Europa).
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