Circolare INL n. 2 del 19 ottobre 2021
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Circolare INL n. 2 del 19 ottobre 2021
D.Lgs. n. 122/2020 di recepimento della Direttiva 2018/957 in materia di distacco transnazionale di lavoratori
Oggetto: D.Lgs. n. 122/2020 di recepimento della Direttiva 2018/957 in materia di distacco transnazionale di lavoratori.
Il D.Lgs. n. 122/2020 pubblicato in G.U. in data 15 settembre 2020 ha recepito la Direttiva europea n. 957 del 28 giugno 2018 che è intervenuta a modificare la Direttiva 96/71/CE in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Il decreto di recepimento, a sua volta, ha interpolato il D.Lgs. n. 136/2016 che già disciplinava compiutamente la materia (gli articoli citati nel proseguo della presente circolare fanno riferimento al testo del D.Lgs. n. 136/2016 come novellato dal D.Lgs. n. 122/2020, ove non sia specificata una diversa fonte normativa).
Le principali modifiche contemplate dalla novella riguardano la previsione di una disciplina specifica per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena (di seguito solo distacco a catena) di lavoratori somministrati, un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati, nonché l’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.
Le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 122/2020 hanno trovato applicazione a decorrere dal 30 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto.
Tanto premesso, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso già con nota prot. n. 7305 del 6 agosto u.s., si segnalano le novità introdotte con particolare riguardo alle nuove fattispecie di illecito che presidiano il corretto adempimento degli obblighi informativi e amministrativi connessi alla fattispecie del distacco a catena e a tutte le altre disposizioni che possano avere ricadute sull’attività di vigilanza.
1. Ambito di applicazione: c.d. doppio distacco o distacco a catena (art. 1, comma 2-bis)
La Direttiva europea ha inteso disciplinare le ipotesi in cui i lavoratori somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa - c.d. destinataria - avente sede in un ulteriore Stato membro.
Le fattispecie disciplinate restano, pertanto, circoscritte ai distacchi che originano da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoratori.
Il legislatore interno, nel recepire tali modifiche, è intervenuto sull’art. 1, introducendo il comma 2-bis che descrive la fattispecie del distacco a catena.
Si rammenta, infatti, che l’art. 1, comma 2, disciplina l’ipotesi in cui il lavoratore sia distaccato in Italia in esecuzione di una prestazione di servizi di somministrazione (rectius contratto di somministrazione) intercorrente tra due soggetti, ovvero l’agenzia estera (impresa distaccante), avente sede in uno altro Stato membro e l’impresa utilizzatrice (soggetto distaccatario) avente sede in Italia.
L’agenzia straniera può somministrare in Italia senza particolari formalità, salvo la necessità che sia abilitata in virtù di un provvedimento, ove previsto dalla normativa dello Stato di stabilimento, equivalente all’autorizzazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza (sul punto si rinvia a quanto già indicato in circ. n. 1/2017 e nelle Linee Guida distacco prot. n. 622 del 1° agosto 2019).
[...]
1.2 Distacco a catena in uscita (art. 1, comma 2-bis secondo periodo).
1.3 Disposizioni comuni ad entrambe le fattispecie
2. Adempimenti formali relativi alla fattispecie del distacco a catena e regime sanzionatorio (artt. 10, 10 bis e 12)
2.1 Obblighi amministrativi di comunicazione aventi ad oggetto i dati identificativi del distacco e la sua durata.
2.2 Impresa utilizzatrice straniera (art. 10-bis, comma 3).
2.3 Distacco a catena in uscita: impresa utilizzatrice avente sede in Italia (art. 10-bis, comma 2)
2.4 Obblighi informativi concernenti le condizioni di lavoro e di occupazione (art. 10-bis, comma 1) Impresa utilizzatrice italiana
3. Verifica degli elementi di liceità nell’ipotesi di distacco a catena e regime sanzionatorio
3.1 Valutazione degli elementi di liceità
3.2 Responsabilità per condotte illecite
4. Condizioni di lavoro e occupazione (artt. 2 e 4)
4.1 Distacchi ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 4-
4.2 Distacchi per somministrazione lavoro ivi compreso il distacco a catena
4.3 Distacco di lunga durata
4.4 Ulteriori condizioni di lavoro e occupazione: condizioni alloggio, spese e congedi
5. Temporaneità del distacco: termine di 12 mesi e distacco di lunga durata (art. 4-bis)
6. Settore trasporto internazionale su strada (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 122/2020)
7. Condizioni per l’utilizzo del sistema IMI per la richiesta di notifica di provvedimenti e atti e per il recupero di sanzioni amministrative pecuniarie
7.1 Notifica provvedimenti e atti
7.2 Richieste di recupero di sanzioni amministrative pecuniarie
Fonte: INL
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