Decreto MIMS 2 settembre 2021
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Decreto 2 settembre 2021
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti.
(GU n.247 del 15.10.2021)
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Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «relitto navale»: una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che è o è stato a bordo della nave;
b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 6) del regolamento (UE) 1257/2013, si intende l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;
c) «rimozione» è qualsiasi forma di prevenzione, mitigazione o eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave;
d) «spostamento/sgombero», ai fini del presente decreto, comprende le operazioni necessarie a trasportare la nave/relitto, a prescindere dalle circostanze di cui all’art. 73 del Codice della navigazione, dal punto in cui si trova all’atto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 2, al luogo sede di demolizione/riciclaggio/vendita.
Art. 2. Attività ricognitiva e presentazione delle domande
1. Le Autorità di sistema portuale che intendono accedere alle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, trasmettono alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec. mit.gov.it, la domanda di accesso al fondo, corredata da:
a. la tabella in allegato A;
b. relazione fotografica della nave/ relitto;
c. relazione tecnica finalizzata a certificare gli elementi informativi raccolti nella tabella in allegato A;
d. relazione a firma del legale rappresentante dell’Autorità di sistema portuale sulla procedura che si intende seguire (vendita o riciclaggio o demolizione), redatta anche in base agli esiti dell’attività ricognitiva, come raccolti nella tabella in allegato A, ed alle risultanze della relazione tecnica;
e. indicazione di una stima dei costi necessari a sostenere l’operazione (ivi inclusi quelli istruttori e di rimozione/ spostamento) oggetto della domanda di accesso al fondo.
2. Per le finalità del presente articolo, le Capitanerie di porto nei cui ambiti di giurisdizione (spazi portuali) insistano relitti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 73 del Codice della navigazione ovvero suscettibili di creare pregiudizio per l’ambiente marino, nonché navi che incidano sui profili di sicurezza della navigazione o costituiscono pregiudizio per l’ambiente marino, trasmettono all’Autorità di sistema portuale competente per circoscrizione territoriale la tabella in allegato A e la relazione fotografica.
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Art. 3. Modalità di attribuzione delle risorse per l’esecuzione delle attività di rimozione/spostamento per la vendita/ riciclaggio/demolizione
Art. 4. Rimozione/spostamento e vendita
Art. 5. Rimozione/spostamento e riciclaggio/demolizione
Art. 6. Notificazioni all’eventuale proprietario
Art. 7. Pubblicità dell’avvio delle procedure
Art. 8. Ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita
Art. 9. Rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia
Allegato A
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