Procedure d'infrazione collettamento, fognatura e depurazione
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Procedure d'infrazione collettamento, fognatura e depurazione / Update 07.10.2021
ID 14699 | 07.10.2021 / Scheda pdf in allegato
Sono quattro oggi le procedure attive nei confronti dell’Italia in tema di collettamento, fognatura e depurazione.
1. Per l’infrazione 2004/2034, che individua un elenco di interventi in aree urbane per agglomerati sopra i quindicimila abitanti equivalenti che scaricano in aree non sensibili, sono già arrivate due sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia europea verso l’Italia, nel luglio 2012 (C-565/10) e poi nel maggio 2018 (C-251/17). In quest’ultima si è previsto per l’Italia il pagamento di una sanzione pecuniaria di trenta milioni di euro a semestre, pari a 165 mila euro al giorno, circa 10 euro l’anno ad abitante equivalente, per gli iniziali 123 interventi in 75 agglomerati, prevalentemente dislocati in Sicilia, Calabria e Campania.
2. La procedura 2009/2034 riguarda invece il mancato rispetto della Direttive europea in 16 agglomerati (per 28 interventi) superiori per numero ai diecimila abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili. Per tale procedimento è intervenuta nell’aprile 2014 la sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea (C-85/13).
3 -4. Il decreto legge Clima (14 ottobre 2019 n.111) ha inoltre esteso i compiti della rinnovata Struttura Commissariale alle due procedure d’infrazione 2014/2059 e 2017/2181, come anche ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori infrazioni. Queste ultime due procedure prevedono 606 interventi in 13 regioni italiane, riguardanti agglomerati con popolazione >2.000 abitanti equivalenti. Per la procedura 2014/2059 è intervenuta il 06 ottobre 2021 la sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea (C-668/19). Per la procedura 2017/2181 si è in attesa della conclusione della fase istruttoria e della probabile condanna, e del DPCM di assegnazione delle risorse necessarie per realizzare gli interventi.
1. (art 258) la Commissione europea manda una lettera di costituzione in mora al governo del paese sotto indagine, che deve rispondere con spiegazioni entro un tempo prefissato.
2. se lo stato membro non risponde, o risponde in maniera non soddisfacente, la Commissione può decidere di mandare un parere motivato in cui chiede di adempiere alle mancanze normative entro un dato giorno
3. se lo stato membro continua a non adempiere, la Commissione può decidere di aprire un contenzioso facendo ricorso alla Corte europea di giustizia; se quest’ultima ritiene che il paese in questione abbia effettivamente violato il diritto dell’unione, può emettere una sentenza richiedendo alle autorità nazionali di adottare le giuste misure per adeguarsi.
4. (art 260) se, nonostante la sentenza della Corte di giustizia, il paese continua a non correggere la situazione, la Commissione può deferirlo nuovamente alla Corte proponendo che questa imponga sanzioni pecuniarie (somma forfettaria e/o pagamenti giornalieri).
Nella tabella che segue per ogni infrazione si riporta il tipo di inadempienza, la norma europea violata o non recepita e la fase dell’iter procedurale.
Procedura | Tipo inadempienza | Direttiva violata/non recepita | Fase |
---|---|---|---|
2017/2181 | sbagliata applicazione | 1991/271 | 2 |
2014/2059 | sbagliata applicazione | 1991/271 | 4 |
2009/2034 | sbagliata applicazione | 1991/271 | 4 |
2004/2034 | sbagliata applicazione | 1991/271 | 4 |
Mappa degli interventi idrici in Italia aggiornata al 07.10.2021
Immagine Fonte Commissario straordinario unico per la depurazione (rielaborata ed aggiornata al 07.10.2021)
La direttiva 1991/271 sulle acque reflue urbane è oggetto di 4 infrazioni attualmente in essere a carico dell’Italia, la prima aperta nel 2004 e l’ultima nel 2017.
Nel 2004 la Commissione europea dà avvio alla procedura 2004/2034 che si concretizza nel 2012 con la prima sentenza di condanna da parte della Corte europea di giustizia (causa 565/10) per il mancato rispetto da parte dell’Italia degli artt. 3 (reti fognarie per le acque reflue urbane) e 4 (trattamento depurativo dei reflui) per agglomerati maggiori di 15.000 AE che scaricano in aree non sensibili e dell’art. 10 (adeguatezza degli impianti). Nel 2018 la Corte di giustizia ritiene che l’Italia non abbia posto in essere tutte le azioni volte a dare esecuzione alla prima sentenza e per tale motivo (causa 251/17), condanna l’Italia al pagamento di una somma forfettaria pari a 25 milioni di euro oltre a una penalità giornaliera di 165.000 euro al giorno pari a 30.112.500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla prima sentenza. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle disposizioni in una serie di agglomerati situati nelle Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia e Sicilia.
Sullo stesso tema, si aggiunge nel 2009 un’altra infrazione (2009/2034) che si concretizza nel 2014 con una sentenza della Corte europea di giustizia (causa 85/13) per il mancato rispetto degli artt. 3 e 4 per agglomerati maggiori di 10.000 AE che scaricano in aree sensibili e dell’art. 10. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle disposizioni in una serie di agglomerati situati nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto.
Nel 2014 la Commissione dà avvio ad un’altra infrazione (2014/2059) che si è concretizzata ad ottobre nel 2021 con una sentenza della Corte europea di giustizia (causa 668/19) per il mancato rispetto in tema di acque reflue per violazioni della direttiva 1991/271 in merito agli artt. 3, 4, 5, 10. La Commissione ha constatato il mancato rispetto da parte dell’Italia degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva in alcuni agglomerati situati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.
Nel 2017 la Commissione apre l’ultima infrazione (2017/2181) in tema di acque reflue per violazioni della direttiva 1991/271 in merito agli artt. 3, 4, 5, 10, 15. Nel 2019 la Commissione invia alle autorità italiane un parere motivato per 237 agglomerati con oltre 2.000 AE che non dispongono di adeguati sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scarico urbane, distribuiti in 13 regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana.
Nel 2017 viene nominato un Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna. Il Commissario ha competenza su 151 interventi distribuiti su 91 agglomerati: 123 interventi si riferiscono alla causa 565/10 e 28 interventi sono relativi alla causa 85/13.
Immagine Fonte Commissario straordinario unico per la depurazione
Sempre in tema di acque, nel 2018 la Commissione invia all’Italia una prima lettera di costituzione in mora (procedura infrazione 2018/2249), per violazione della direttiva sui nitrati (1991/676), invitando le autorità a garantire la stabilità della rete di monitoraggio dei nitrati, procedere a un riesame, proseguire nella designazione delle zone vulnerabili ai nitrati in varie regioni ed adottare misure supplementari o azioni rafforzate per conseguire gli obiettivi della direttiva in diverse regioni; tutte le regioni italiane, ad esclusione del Trentino Alto Adige e Valle d’ Aosta, sono coinvolte dalla procedura. Successivamente si svolge un intenso dialogo con le autorità italiane, che porta ad alcuni progressi, tuttavia sono necessarie ulteriori misure per affrontare i problemi rimanenti. La Commissione invia pertanto all’Italia una lettera di messa in mora complementare nel mese di dicembre 2020, concedendole due mesi per affrontare le carenze individuate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato. L’Italia infatti oltre a non aver ancora pienamente attuato le misure indicate nell’avvio della procedura d’infrazione, ha aggiunto due elementi ulteriori che motivano la seconda messa in mora: ha accorciato il periodo annuale di chiusura continua durante il quale è vietato l’uso dei fertilizzanti e non ha provveduto a rivedere alcuni programmi d’azione regionali.
Iter delle procedure di infrazione
La Commissione europea, che ha la responsabilità di verificare il rispetto del diritto Ue negli stati membri, può intervenire in due casi: quando non viene recepita integralmente una determinata direttiva entro il termine stabilito, oppure quando le norme non vengono applicate correttamente. Nel dettaglio una procedura d’infrazione può essere avviata per tre motivi:
- mancato recepimento, quando la Commissione valuta la legislazione dello stato membro non in linea con le indicazioni della legislazione europea
- sbagliata applicazione, qualora la legge europea non venga applicata, o sia applicata incorrettamente, dallo stato membro
Le procedure di infrazione, oltre ad essere avviate da indagini interne della Commissione, possono avere inizio anche per una denuncia di non rispetto del diritto europeo da parte di cittadini, aziende e organizzazioni non governative. Quattro sono le possibili fasi in cui si può trovare una procedura di infrazione, le prime due sono il precontenzioso e le altre due il contenzioso
1. (art 258) la Commissione europea manda una lettera di costituzione in mora al governo del paese sotto indagine, che deve rispondere con spiegazioni entro un tempo prefissato.
2. se lo stato membro non risponde, o risponde in maniera non soddisfacente, la Commissione può decidere di mandare un parere motivato in cui chiede di adempiere alle mancanze normative entro un dato giorno
3. se lo stato membro continua a non adempiere, la Commissione può decidere di aprire un contenzioso facendo ricorso alla Corte europea di giustizia; se quest’ultima ritiene che il paese in questione abbia effettivamente violato il diritto dell’unione, può emettere una sentenza richiedendo alle autorità nazionali di adottare le giuste misure per adeguarsi.
4. (art 260) se, nonostante la sentenza della Corte di giustizia, il paese continua a non correggere la situazione, la Commissione può deferirlo nuovamente alla Corte proponendo che questa imponga sanzioni pecuniarie (somma forfettaria e/o pagamenti giornalieri).
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Fonte: Commissario straordinario unico per la depurazione
SNPA
Collegati
Direttiva 91/271/CEE
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Vademecum illustrato Scarichi idrici
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Sentenza della Corte Decima Sezione del 10 aprile 2014 Causa C‑85 13.pdf |
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Sentenza della Corte Prima Sezione 31 maggio 2018 C‑251 17.pdf |
727 kB | 4 | ||
Procedure d'infrazione collettamento fognatura e depurazione Rev. 0.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
467 kB | 29 |
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