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Decreto dirigenziale Reg. Lombardia 23 settembre 2021 n. 12584

ID 14681 | | Visite: 2679 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/14681

D d s  23 settembre 2021   n  12584

Decreto dirigenziale Regione Lombardia 23 settembre 2021 n. 12584

Bollettino ufficiale Serie Ordinaria n. 39 - 28 settembre 2021

Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021

...

Il d.l. n. 77/2021, convertito con legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021, ha modificato l’art. 184-ter relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. “end of waste”), introducendo un parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

In particolare, il comma 3 dell’articolo richiamato reca:

“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.”

Ambito di applicazione

Laddove siano presenti criteri generali per l’”end of waste”, il parere di ARPA non è previsto dalla norma.

In particolare, si ritiene che non necessitino dell’espressione del parere ARPA le autorizzazioni il cui processo di recupero sia già individuato e disciplinato dal DM 5/02/98 per quanto riguarda tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e prodotti, nonché per questi stessi casi in cui viene richiesta una modifica alla quantità massima recuperabile, dal momento che il d.lgs. 152/06, nella definizione degli aspetti trattati da ARPA, non prevede una valutazione circa le quantità. Nella tabella seguente sono riepilogate le possibili casistiche di “end of waste”, con l’indicazione o meno della necessità del parere di ARPA ai sensi dell’art. 184-ter.

 

Tipologia “end of waste”

Riferimento linee guida SNPA (Doc.n.62/20): “tabella 4.3 - Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”

Parere obbligatorio e vincolante ARPA (art. 184-ter, comma 3)

a)

Regolamenti UE

-

No

b)

DM “end of waste”

-

No

c)

Altri criteri nazionali “end of waste” contenenti tutti i punti necessari ai sensi dell’art. 184-ter (biometano secondo DM 02/03/2018 e relativa procedura operativa)

-

No

d)

DM 05/02/1998, DM 161/02 o DM 269/05

Riga 1

No

e)

Rispetto dei criteri procedure semplificate (DM 05/02/1998, DM 161/02, DM 269/05), ma quantitativi superiori

Riga 2

Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale

f)

“End of waste caso per caso” nel rispetto di linee guida regionali

-

Sostituito dal rispetto delle linee guida, redatte con il contributo di ARPA

g)

Restanti “End of waste caso per caso”

Righe da 3 a 9

Si

Modalità di coinvolgimento ARPA e di rilascio del parere “end of waste”

Per quanto riguarda le procedure di iscrizione in semplificata e le AUA, per esse non vi è mai la fattispecie dell’”end of waste caso per caso” (si veda tabella precedente) e quindi non è mai necessario il parere di ARPA ai sensi dell’art. 184-ter.

Nel caso in cui sia necessario il parere di ARPA ai sensi dell’art. 18-ter del D.lgs 152/06 per gli “end of waste caso per caso”, si presentano due casi diversi per le procedure ordinarie/sperimentali e per le AIA, dal momento che per queste seconde è già previsto un parere di ARPA sul piano di monitoraggio.

Le modalità di attivazione di ARPA sono le seguenti:

a) Procedure ordinarie o sperimentali (artt. 208 e 211 del D.lgs 152/06): l’Autorità Competente invia richiesta scritta di parere ad ARPA quando previsto dall’ambito di applicazione definito;
b) Procedura AIA: l’Autorità Competente valuta se il parere EoW di ARPA è applicabile e, in caso positivo, ne avanza richiesta nella comunicazione di avvio del procedimento. Il parere di ARPA sull’”end of waste” sarà rilasciato con riferimento alla documentazione presentata dal richiedente, per consentire all’Autorità competente di redigere l’allegato tecnico per la Conferenza decisoria.

Il parere di ARPA sarà rilasciato secondo i tempi disciplinati dai regolamenti interni, fatta salva la necessità di consentire all’Autorità competente il rispetto dei tempi procedimentali di legge per il rilascio dell’autorizzazione e le procedure previste per le modifiche e varianti.

Se ARPA ha la necessità di richiedere integrazioni per l’espressione del proprio parere, proporrà tali richieste all’Autorità competente, che procede secondo le procedure disciplinate dalla norma specifica relativa al procedimento in corso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[...] Segue in allegato

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