Legge 16 luglio 2003 n 155 / Legge del Buon Samaritano
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.
(GU n.150 del 01.07.2003)
Art. 1. Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale
1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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