Legge 22 giugno 2016 n. 112
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Legge 22 giugno 2016 n. 112
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare.
(GU n.146 del 24.06.2016)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016
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In allegato:
- Testo Nativo
- Testo Consolidato 08.2021
Aggiornamenti all'atto:
02/08/2017
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (in SO n.43, relativo alla G.U. 02/08/2017, n.179)
16/10/2017
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242) convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284)
12/07/2018
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 (in G.U. 12/07/2018, n.160) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188)
10/09/2018
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. 10/09/2018, n.210)
30/12/2019
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304)
19/05/2020
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128)
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Art. 1. Finalità
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a) , della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il
coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.
3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a) , numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2 -bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.
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