Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.729
/ Totale documenti scaricati: 29.182.178

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.729
/ Totale documenti scaricati: 29.182.178

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.182.178 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.182.178 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.182.178 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.182.178 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.182.178 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.182.178 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.182.178 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.729 *

/ Totale documenti scaricati: 29.182.178 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

DPR 27 marzo 1992

ID 14085 | | Visite: 3466 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/14085

Assistenziale di emergenza sanitaria 118

DPR 27 marzo 1992

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza 

(G.U. n. 76 del 31 marzo 1992)

In allegato:
- testo GU
- testo accessibile

Art. 1. Il livello assistenziale di emergenza sanitaria

1. Ai sensi del comma I dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale è costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2. Il sistema di emergenza sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano le attività di urgenza e di emergenza sanitaria articolate su:

a) il sistema di allarme sanitario;
b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.

Art. 3. Il sistema di allarme sanitario

1. Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale «118». Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento.

2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.

3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unità sanitarie locati nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del «118».

4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all’occorrenza sussistere più centrali operative, è necessario assicurare il coordinamento tra di esse.

5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.

6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto.

Art. 4. Competenze e responsabilità nelle centrali operative

1. La responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza.

2. La centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991. n. 41. La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.

Art. 5. Disciplina delle attività

1. Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della sanità, col proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce criteri e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati.

2. L’attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

3. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della Sanità.

Art. 6. Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura:

a) il servizio di pronto soccorso;
b) il dipartimento di emergenza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza.

Art. 7. Le funzioni di pronto soccorso

1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto.

2. La responsabilità delle attività del pronto soccorso e il collegamento con le specialità di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel settore.

Art. 8. Le funzioni del dipartimento di emergenza

1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche: a) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici; b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.

2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere.

3. La responsabilità delle attività del dipartimento e il coordinamento con le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.

Art. 9. Le funzioni regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio superiore di sanità, in data 12 febbraio 1991, e determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il sistema stesso.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina altresì le modalità di accettazione dei ricoveri di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate te dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da attribuire alle singole unità operative.

Art. 10. Prestazioni del personale infermieristico

1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza; può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

Art. 11. Onere del trasporto di emergenza

1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.

Art. 12. Attuazione

1. All'attuazione di quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome.

2. Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come priorità agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale delta Repubblica, la Conferenza Stato-regioni verifica le iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonché te risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della sanità e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi. L’accordo di programma può essere attivato anche prima della verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanità
MARTINAZZOLI. Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DPR 27 Marzo 1992 accessibile.pdf)DPR 27 Marzo 1992 accessibile
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
IT125 kB512
Scarica questo file (DPR 27 marzo 1992.pdf)DPR 27 marzo 1992
 
IT298 kB329

Tags: News

Ultimi inseriti

Norme armonizzate interoperabilit   sistemi ferroviari
Mar 28, 2025 81

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 / Norme armonizzate Direttiva ISF Marzo 2025 ID 23702 | 28.03.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 della Commissione, del 4 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme di riferimento e… Leggi tutto
Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine
Mar 28, 2025 82

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine ID 23701 | 28.03.2025 / In allegato L'analisi degli isotopi stabili ha trasformato le scienze ambientali, fornendo uno strumento potente per lo studio delle reti trofiche marine e la gestione delle… Leggi tutto
UNI ISO 19388 2025
Mar 27, 2025 154

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica ID 23698 | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 19388:2025Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica La norma stabilisce i… Leggi tutto
UNI ISO 16000 41 2025
Mar 27, 2025 214

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione ID | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 16000-41:2025Aria interna - Parte 41: Valutazione e classificazione La norma specifica una procedura per la valutazione della qualità dell'aria interna che è valida per tutti gli… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 19388 2025
Mar 27, 2025 154

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica

UNI ISO 19388:2025 / Fanghi - impianti di digestione anaerobica ID 23698 | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 19388:2025Recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei fanghi - Requisiti e raccomandazioni per il funzionamento degli impianti di digestione anaerobica La norma stabilisce i… Leggi tutto
UNI ISO 16000 41 2025
Mar 27, 2025 214

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione

UNI ISO 16000-41:2025 / Aria interna: Valutazione e classificazione ID | 27.03.2025 / In allegato Preview UNI ISO 16000-41:2025Aria interna - Parte 41: Valutazione e classificazione La norma specifica una procedura per la valutazione della qualità dell'aria interna che è valida per tutti gli… Leggi tutto