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Europe, Rome

Direttiva SUP scadenza recempimento 03 07 2021

Direttiva SUP: in scadenza il 3 luglio 2021 il termine per il recepimento

ID 13888 | Update 30.11.2021 / Recepita Direttiva SUP

Direttiva SUP (Single Use Plastics) Direttiva (UE) 2019/904

La Direttiva SUP (Single Use Plastics) Direttiva (UE) 2019/904, impone divieti o limitazioni alla vendita di alcuni articoli monouso in plastica. Applicabile in IT alla pubblicazione del Decreto di recepimento.

Update 30.11.2021

Pubblicato il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

(GU n.285 del 30.11.2021 - SO n. 41)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2022

[box-info]Update 24.09.2021

Il 22 settembre 2021, il Governo ha trasmesso alla Commissione Europea lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente. Termine dello status quo 23.12.2021

[box-info]Update: 30.06.2021

La Direttiva SUP (Single Use Plastics) Direttiva (UE) 2019/904, impone divieti o limitazioni alla vendita di alcuni articoli monouso in plastica. Applicabile in IT alla pubblicazione del Decreto di recepimento.

Ad oggi, data articolo, non è stato ancora pubblicato il decreto legislativo da parte dell'Italia per il recepimento della Direttiva SUP. In allegato è presente una bozza dello stesso, che probabilmente sarà oggetto di modifiche.[/box-warning]

La Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (in GU L 155/1 del 12.06.2019) ed entrata in vigore il  02 luglio 2019, è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche per i prodotti disciplinati dalla direttiva, compreso un divieto a livello dell’UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative.

La direttiva mette in atto la strategia dell’UE sulla plastica, un elemento importante nel percorso dell’UE verso un’economia circolare.

Il termine di recepimento da parte degli Stati membri è fissato per il 3 luglio 2021. 

Le restrizioni di mercato e le disposizioni sulla marcatura dei prodotti si applicheranno sempre a partire dal 3 luglio 2021, mentre i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie si applicheranno a partire dal 3 luglio 2024. Infine, le misure relative alla responsabilità estesa del produttore si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2024.

Ad oggi, data articolo, non è stato ancora pubblicato il decreto legislativo da parte dell'Italia per il recepimento della Direttiva SUP. In allegato è presente una bozza dello stesso, che probabilmente sarà oggetto di modifiche.

Timeline - Direttiva SUP

Timeline Direttiva SUP

Articolo 17 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

- all’articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021;
- all’articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024;
- all’articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021;
- all’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. A condizione che gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 8 siano stati raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 8, fatti salvi i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato, sotto forma di accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.
Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:
a) gli accordi hanno forza esecutiva;
b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
d) i risultati conseguiti nell’ambito degli accordi sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi;
e) le autorità competenti prendono provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi; e
f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

Panoramica Direttiva SUP

I prodotti di plastica monouso sono fatti di plastica in tutto o in parte e sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.

Il 07 Giugno 2021 sono stati pubblicati gli Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU C 216/1 del 07.06.2021). Il documento fornisce orientamenti sulle principali definizioni contenute nella direttiva, oltre ad esempi di prodotti da considerare compresi o meno nel suo ambito di applicazione. Questi esempi non sono esaustivi e servono unicamente a fornire un quadro illustrativo su come interpretare talune definizioni e i pertinenti requisiti della direttiva nel contesto degli specifici prodotti di plastica monouso. Il contenuto, compresi gli esempi, rispecchia il punto di vista della Commissione europea e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, in considerazione della pandemia di coronavirus, si osserva che l’articolo 11 prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della direttiva siano conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Il considerando 14 prevede inoltre che le misure non compromettano le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione e l’informazione dei consumatori.

Restrizioni di mercato (divieti)

I prodotti di plastica vietati in base alla direttiva comprendono:

- posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- piatti;
- cannucce;
- bastoncini cotonati;
- agitatori per bevande;
- aste da attaccare a sostegno dei palloncini;
- contenitori per alimenti in polistirene espanso;
- prodotti di plastica oxo-degradabile.

Riduzioni del consumo

In linea con la politica dell’UE sui rifiuti, gli Stati membri sono tenuti a:

- adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato);
monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

La direttiva prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotto entro il 2026 (rispetto all’anno di riferimento 2022).

Raccolta differenziata e requisiti di progettazione per le bottiglie di plastica

La direttiva fissa un obiettivo di raccolta pari al 90 % per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77 % entro il 2025).

La produzione di queste bottiglie deve prevedere un contenuto di almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30 % a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).

Requisiti di marcatura

Alcuni prodotti in plastica monouso immessi sul mercato devono recare una marcatura visibile, chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso:

assorbenti e tamponi igienici;
salviette umidificate;
prodotti del tabacco con filtri; e
tazze per bevande.

Tali etichette devono comunicare ai consumatori le informazioni seguenti:

- le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare; e
- la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione.

Pubblicato nella GU L 428/57 del 18.12.2020 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente C/2020/9199. Entrata in vigore: 7.01.2021

Vedi Marcatura dei prodotti in plastica monouso

In applicazione a decorrere dal 3 luglio 2021 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151prevede una marcatura armonizzata per i prodotti di plastica monouso indicati in allegato D della direttiva (UE) 2019/904. Si tratta di:

A) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
B) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
C) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
D) Tazze per bevande.

A. Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi

ALLEGATO I  Specifiche armonizzate di marcatura per gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori di tamponi

1. Gli imballaggi degli assorbenti igienici con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente: 

Plastica nel prodotto

Nota: la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio degli assorbenti igienici immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo. 

2. Gli imballaggi dei tamponi e degli applicatori dei tamponi con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:

Plastica nel prodotto

Nota: la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio dei tamponi e degli applicatori dei tamponi immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

3. Le marcature di cui ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente punto.

a) Ubicazione della marcatura
La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta in parte su due lati dell’imballaggio, ad esempio sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente. I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati. All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile. 

b) Dimensioni della marcatura
La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2. Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2, la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2 ). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c) Progetto grafico della marcatura
Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca. La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste. Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:

— Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0
— Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

B) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico

ALLEGATO II Specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate

1. Gli imballaggi delle salviette umidificate (ossia salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico) con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente:

Plastica nel prodotto

Nota: la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura.

In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio delle salviette umidificate immesse sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo.

2. La marcatura deve soddisfare le prescrizioni di cui al presente punto.

a) Ubicazione della marcatura
La marcatura è posta orizzontalmente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Se le sue dimensioni minime non consentono di posizionarla interamente sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la marcatura può essere posta in parte su due lati dell’imballaggio, ad esempio sulla superficie superiore e quella anteriore o sulla superficie anteriore e quella laterale, a seconda di dove sia più chiaramente visibile. Qualora non sia possibile posizionarla orizzontalmente a causa della forma o delle dimensioni dell’imballaggio, la marcatura può essere ruotata di 90° e collocata verticalmente. I riquadri che contengono la marcatura non devono essere separati. All’atto dell’apertura dell’imballaggio conformemente alle istruzioni, la marcatura non dovrebbe essere strappata o resa illeggibile.

b) Dimensioni della marcatura
La marcatura è composta da due riquadri rosso e blu di dimensioni uguali, posti uno accanto all’altro, e da un riquadro nero rettangolare contenente la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» posto sotto i due riquadri di dimensioni uguali. Il rapporto tra altezza e lunghezza della marcatura è di 1:2. Se la superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio sul quale è apposta la marcatura è inferiore a 65 cm2 , la dimensione minima della marcatura è pari a 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2 ). In tutti gli altri casi, la marcatura copre almeno il 6 % della superficie su cui è collocata. La dimensione massima richiesta della marcatura è pari a 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c) Progetto grafico della marcatura
Il progetto grafico della marcatura è riprodotto senza aggiungere effetti, regolare i colori, ritoccare o ampliare lo sfondo. La marcatura è riprodotta con una risoluzione minima di 300 dpi (punti per pollice) quando è stampata in formato reale. La marcatura è delimitata da una sottile linea bianca. La dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Se la dicitura è tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri, la dicitura tradotta è posta immediatamente sotto la marcatura o all’interno del riquadro nero rettangolare sotto la dicitura nella prima lingua, e, in entrambi i casi, deve essere chiaramente visibile. In casi eccezionali dovuti a vincoli di spazio sulla superficie anteriore o superiore esterna dell’imballaggio, la dicitura tradotta in una seconda o più altre lingue ufficiali degli Stati membri può essere apposta altrove sull’imballaggio il più vicino possibile alla marcatura e dove è chiaramente visibile. La dicitura tradotta è riprodotta in caratteri maiuscoli e nel font Helvetica Bold. La dimensione dei caratteri è compresa tra 5 e 14 pt. Quando la dicitura nelle lingue aggiuntive è riportata nel riquadro rettangolare nero, sono ammesse deroghe alle dimensioni massime della marcatura richieste. Devono essere utilizzati i colori caratterizzati dai seguenti codici di colore:

— Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0
— Nero: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100
— Rosso: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0 
— Blu: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

[...]

Responsabilità estesa del produttore

La direttiva si basa sul principio «chi inquina paga».

I produttori dovranno coprire i costi di:

- gestione e rimozione dei rifiuti;
- raccolta dei dati; e
- misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti:
- contenitori per alimenti e bevande,
- bottiglie,
- tazze,
- pacchetti e involucri,
- sacchetti in materiale leggero e
- prodotti del tabacco con filtri.

Per le salviette umidificate e i palloncini, sono applicati questi obblighi con l’esclusione dei costi di raccolta.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a:

- garantire che siano messe in atto disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica; e
- monitorare e valutare gli attrezzi da pesca in plastica in vista di definire obiettivi di raccolta a livello di Unione.

Misure di sensibilizzazione

Gli Stati membri adottano misure volte a:

- informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva;
- informare i consumatori della disponibilità di prodotti alternativi riutilizzabili e dell’impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti di prodotti in plastica monouso.
...
segue in allegato

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Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto