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Circolare Ministero dell'interno del 6 aprile 2021

ID 13286 | | Visite: 2009 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/13286

Circolare Ministero dell interno 6 aprile 2021

Circolare Ministero dell'interno 6 aprile 2021

OGGETTO: Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Co V-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

Con il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.79, sono state adottate urgenti disposizioni volte ad integrare il quadro delle vigenti misure di prevenzione e contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il provvedimento in commento - che reca, tra l'altro, misure in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV 2, di esercizio dell'attività giudiziaria e di svolgimento di concorsi pubblici - protrae, per l'arco temporale intercorrente tra il 7 aprile e il 30 aprile 2021, la vigenza delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, ove non diversamente disposto dal medesimo decreto-legge.

Per il predetto arco temporale, l'art. 1 del decreto in esame, ai commi da 2 a 7, conferma l'impianto regolatorio afferente al regime applicativo, ex lege, delle misure anti-Covid 19, secondo l'impostazione delineata dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ed oggetto di disamina di questo Gabinetto con la circolare in data 16 marzo u.s., a cui si fa integrale rinvio.

Nella suddetta cornice, il comma 2 del citato art. 1 introduce un elemento di novità, prevedendo che, con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, possano essere adottate determinazioni in deroga rispetto a quelle vigenti, che tengano conto non solo dell'andamento del quadro epidemiologico territoriale ma anche dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riguardo alle persone anziane e ai soggetti fragili.

Con l'introduzione delle nuove disposizioni di legge, la regolamentazione in materia di mobilità, incentrata sulla confermata distinzione fra zone di diverso colore e disciplina, non subisce alcuna modifica, come parimenti invariato rimane il richiamo all'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 4 del decreto-legge n 19/2020, nelle ipotesi di accertamento delle violazioni delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore.

Degna di rilievo è la previsione di cui all'art. 2 del decreto-legge, con il quale sono state introdotte nuove e specifiche misure in tema di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

In proposito, il suddetto articolo prevede, al comma 1, che, dal 7 al 30 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale e indipendentemente dalla classificazione degli scenari di rischio epidemiologico, i servizi educativi per l'infanzia, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, nonché la scuola primaria e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgano con modalità in presenza.

Appare opportuno rilevare come tale previsione non ammetta alcun intervento in deroga da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dei Sindaci, in conseguenza dell'adozione di proprie specifiche ordinanze, tranne che in casi di natura eccezionale, legati alla presenza di focolai o a un grado estremamente elevato di rischio di diffusione del virus e delle relative varianti.

Come precisato nella medesima disposizione, i provvedimenti di deroga, che potranno riguardare anche specifiche aree territoriali, dovranno essere adeguatamente motivati e adottati all'esito di confronto con le competenti autorità sanitarie e in conformità ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità.

Per i successivi gradi di istruzione, il comma 2 del predetto art. 1 detta una diversificata regolamentazione, prevedendo le seguenti modalità di svolgimento delle attività didattiche, correlate ai diversi scenari di rischio epidemiologico:

- nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché quelle della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza;
- nelle zone gialla e arancione le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza;
- nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili di organizzazione, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza per una popolazione studentesca ricompresa fra il 50% e il 75%.

In conformità con le attuali prescrizioni in materia, resta sempre garantita, sull'intero territorio nazionale, la possibilità che le attività didattiche si svolgano in presenza ove sia necessario l'uso di laboratori e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Il riavvio della frequenza scolastica in presenza, con le modalità delineate dalle succennate previsioni, comporta il rinnovo delle attività funzionali attribuite alle SS.LL. in materia di raccordo scuola-trasporti, come confermate e ampliate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.

A tale riguardo, vorranno le SS.LL. intraprendere, nell'ambito dei tavoli tecnici di coordinamento all'uopo istituiti presso le Prefetture, ogni utile iniziativa finalizzata al monitoraggio dello stato di attuazione dei cc.dd. documenti operativi, recanti le modalità di rientro in classe della popolazione studentesca e la valutazione dell'impatto della relativa domanda di mobilità sul sistema del trasporto pubblico locale.

In proposito, ai fini delle cennate attività di monitoraggio, appare utile rammentare i parametri che i richiamati documenti operativi dovranno assumere a riferimento in rapporto alla capienza dei mezzi, come fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e dai relativi allegati tecnici e linee guida, facenti parte integrante del predetto decreto presidenziale:

- coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale non superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione;
- coefficiente di riempimento dell'80% per i mezzi di trasporto scolastico dedicato, incrementato nella misura massima del 100% nel caso in cui la permanenza degli alunni sul mezzo non sia superiore ai 15 minuti.

****

Le SS.LL. vorranno assicurare un dedicato impegno, operativo e di coordinamento, affinché sia garantita, a livello territoriale, la scrupolosa osservanza delle misure di prevenzione e contenimento dei contagi.

A tal proposito, occorrerà rivolgere una particolare attenzione all'attività di modulazione dei dispositivi di controllo del territorio, avendo cura di intensificarne l'operatività nell'imminenza del "passaggio" a una zona caratterizzata da misure più restrittive, in conseguenza della recrudescenza del quadro epidemiologico.

Si raccomanda che i dedicati servizi territoriali siano prevalentemente localizzati nei principali snodi trasportistici e interessino, altresì, a largo raggio, la rete viaria, sia urbana che extraurbana, potenzialmente interessata da una maggiore concentrazione ed afflusso di cittadini, allo scopo di verificare il puntuale rispetto delle vigenti prescrizioni in tema di mobilità.

...

Fonte: Ministero dell'Interno

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