Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.968 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.968 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.968 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.968 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.968 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.968 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.968 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.968 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Decisione (UE) 2017/848

ID 13027 | | Visite: 1823 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/13027

Decisione (UE) 2017/848

Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE

GU L 125/43 del 18.5.2017

_____

Articolo 1 Oggetto

La presente decisione stabilisce:

a) criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare quando definiscono una serie di requisiti per il buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, in base agli allegati I e III e con riferimento alla valutazione iniziale effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva suddetta;
b) specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 della stessa direttiva;
c) il calendario per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale;
d) l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodologiche.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/56/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1) «sottoregioni»: le sottoregioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
(2) «sottodivisioni»: le sottodivisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
(3) «specie non indigena invasiva»: la «specie esotica invasiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(4) «elementi dei criteri»: elementi costitutivi di un ecosistema, in particolare gli elementi biologici (specie, habitat e relative comunità), o aspetti delle pressioni sull'ambiente marino (pressioni biologiche, fisiche, sostanze, rifiuti ed energia) che sono valutati in base a ciascun criterio;
(5) «valore di soglia»: valore o serie di valori che consente di misurare il livello qualitativo conseguito di un particolare criterio, contribuendo anche a valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico.

Articolo 3 Uso di criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati

1. Gli Stati membri usano i criteri primari e le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati a essi connessi di cui all'allegato per attuare la presente decisione. Tuttavia, in base alla valutazione iniziale e ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 8 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri possono non ritenere opportuno usare uno o più criteri primari in circostanze debitamente giustificate. In tali casi, gli Stati membri forniscono alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.
In base all'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE, uno Stato membro informa gli altri Stati membri che condividono la stessa regione o sottoregione marittima prima di decidere di non usare un criterio primario conformemente alle disposizioni del primo comma.
2. I criteri secondari e relative norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati riportati nell'allegato sono usati a integrazione di un criterio primario o qualora l'ambiente marino rischi di non conseguire o non preservare il buono stato ecologico per quel particolare criterio. L'uso di un criterio secondario è deciso da ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti specificato nell'allegato.
3. Se la presente decisione non fissa criteri, norme metodologiche, specifiche o metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri si basano, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale o sottoregionale, ad esempio quelli concordati nelle pertinenti convenzioni marittime regionali.
4. Fino a quando non siano fissati elenchi di elementi dei criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione a livello unionale, internazionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono avvalersi di strumenti stabiliti a livello nazionale, fatto salvo il conseguimento della cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2017 848.pdf)Decisione (UE) 2017/848
 
IT567 kB284

Tags: Ambiente Acque

Ultimi inseriti

Giu 30, 2024 16

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Giu 29, 2024 62

Legge 17 dicembre 1971 n. 1158

in News
Legge 17 dicembre 1971 n. 1158 ID 22146 | 29.06.2024 Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente. (GU n.8 del 11.01.1972)_______ Aggiornamenti all'atto 23/05/2003 DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2003, n. 114 (in G.U. 23/05/2003, n.118) 27/12/2003 LEGGE 24 dicembre 2003, n.… Leggi tutto
Safety Gate
Giu 29, 2024 42

Safety Gate Report 23 del 07/06/2024 N. 20 A12/01503/24 Svezia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 23 del 07/06/2024 N. 20 A12/01503/24 Svezia Approfondimento tecnico: Console Il prodotto, di marca Project X, mod. ps2-ps5, è stato respinto durante l’importazione perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e… Leggi tutto
Giu 28, 2024 161

Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87

in News
Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87 ID 22142 | 28.06.2024 Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87 Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (GU n.150 del 28.06.2024) Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2024… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati