Comunicazione 2020/C 224/02
Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugl...
ID 12936 | Update 28.11.20215
Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
(GU n.270 del 18-11-2010)
Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2010
Aggiornamenti all'atto:
24/06/2014
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192)
06/12/2018
DECRETO 15 ottobre 2018, (in G.U. 06/12/2018, n.284) - Testo consolidato 02.2021
Art. 9 Determinazione del buon stato ambientale
1. Il buono stato ambientale è determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed è identificato quando:
a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana;
b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato;
c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attività umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b);
d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inquinanti.
2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico.
3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III (per ultimo modificato dal Decreto 15 Ottobre 2018 / ndr) e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III.
I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine sono definiti, per ultimo, dall'Allegato I del Decreto 13 novembre 2025.
Decreto 13 novembre 2025
Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali.
(GU n.277 del 28.11.2025)
___________
Art. 1. Determinazione del buono stato ambientale
1. I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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