Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090
della Commissione del 14 novembre 2017 che approva la birra come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Co...
ID 12830 | 13.02.2021 / Modulo DdC in formato .doc
Modulo di dichiarazione di conformità (DCC), di cui all’allegato 6 del Decreto 15 maggio 2019 n. 62, redatta dal produttore di i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) al termine del processo produttivo di ciascun lotto, attestante il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto 15 maggio 2019 n. 62 (GU n.158 del 08.07.20219).
Il produttore i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) dovrà conservare la dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
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Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 –ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.
Art. 4. Scopi specifici di utilizzabilità
1. Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’Allegato 5 per ciascun materiale.
Art. 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 6 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l’impianto di recupero o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il produttore conserva per cinque anni presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevate e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
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