Nuova gestione veicoli scarrabili e carrozzerie mobili - Guida sintetica
Albo Nazionale Gestori Ambientali | Guida sintetica 03.02.2021
Ai sensi della Delibera n. 3/2020, dal 2 febbraio 2021, le imprese dovranno indicare nell’istanza telematica quali veicoli sono dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili (di seguito “veicoli scarrabili”), e le tipologie di carrozzerie mobili a questi abbinati.
Per le categorie 1,4,5 e 6, le carrozzerie mobili sono iscritte indicando i codici CER che possono trasportare (l’impresa allega l’attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera stessa).
Il veicolo scarrabile è autorizzato a trasportare i CER della carrozzeria mobile montata.
Pertanto, dal 2 febbraio 2021, le imprese dovranno:
- Associare le carrozzerie mobili alle categorie (categorie 1, 2bis, 4, 5, 6);
- Abbinare puntualmente i codici rifiuto per ogni tipologia di carrozzeria mobile (categorie 1, 4, 5, 6);
- Indicare per ciascun veicolo scarrabile quali tipologie di carrozzerie mobili possono essere montate;
- Associare ciascun veicolo scarrabile alle categorie;
- Allegare l’attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera stessa (categorie 1, 4, 5, 6).
Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali
Con la Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 l'Albo gestori prevede nuovi compiti per il Responsabile tecnico, relativamente all'attestazione dei mezzi di trasporto rifiuti per le carrozzerie mobili che devono essere abbinate in modo puntuale con i rifiuti trasportati, tale informazioni devono essere inserite nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo.
Collegati
Decreto 3 giugno 2014, n. 120
Delibera n.2/2017 e n.3/2017 Albo Nazionale Gestori Ambientali
Carrozzerie intercambiabili ADR e Certificato integrativo
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