Vademecum per la gestione ambientale degli imballaggi
Come orientarsi in caso di esportazione nei Paesi UE - Volume I - UE 15
CONAI 2018
La Direttiva europea 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e succ. agg., armonizza le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.
A tal fine la direttiva impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per:
1. la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio;
2. il riutilizzo degli imballaggi;
3. il recupero entro il 31.12.2008 del 60% in peso dei rifiuti di imballaggio;
4. il riciclo entro il 31.12.2008 almeno del 55% fino ad un massimo dell’80% in peso dei rifiuti di imballaggio;
5. il raggiungimento entro il 31.12.2008 dei seguenti obiettivi di riciclo in peso dei materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60% di vetro, 60% di carta, 50% di metalli, 22,5% di plastica;
6. la limitazione a 100 ppm in peso dei livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballaggi.
In particolare tali misure consistono in:
a. consentire l’immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;
b. elaborare programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio;
c. garantire l’introduzione di sistemi di:
- I restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
- II reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.
Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni legislative di recepimento interno della Direttiva 94/62/CE, gli Stati Membri, ma non solo, hanno introdotto Sistemi (volontari o obbligatori) di gestione degli imballaggi (restituzione e/o raccolta, reimpiego o recupero) che, con differenti modalità e ambiti di applicazione, operano per conto delle imprese aderenti (soggetti obbligati ai sensi della Direttiva 94/62/CE) sulla base dei seguenti principi: “responsabilità del produttore” e “chi inquina paga”.
La Direttiva suddetta infatti considera “essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio «chi inquina paga» accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale” (condivisa). Inoltre nell’ambito delle misure preventive, la suddetta direttiva prevede che gli Stati Membri possano adottare “progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione”.
Nel 2008, dopo oltre 10 anni di recepimento della Direttiva imballaggi, viene pubblicata la nuova Direttiva 2008/98/CE (quadro sui rifiuti), che tra le possibili misure, introduce anche la “Responsabilità estesa del produttore”:
1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
2. (omissis)
3. Nell’applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.
4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici (ad esempio gli imballaggi).
Quindi la variabilità delle possibili soluzioni di recepimento nazionale ai principi generali europei da un lato e l’evoluzione dello scenario legislativo dall’altro, hanno determinato lo sviluppo di modelli di gestione specifici per ogni Paese tutt’ora in evoluzione.
Ai fini del presente documento si è quindi semplificata la modalità con cui i singoli Paesi hanno implementato, o meno, il principio della responsabilità del produttore (estesa e/o condivisa), attraverso schemi che prevedono l’istituzione di Organizzazioni per la Responsabilità del Produttore (“PRO”) o di sistemi autonomi (“self – compliance” dalla raccolta al riciclo e recupero).
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