Guida operativa ANCE | Superbonus 110%
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Guida operativa ANCE | Superbonus 110%
Aggiornamento Gennaio 2021
Con il termine “Superbonus” ci si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’istallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”.
Tale incremento è stato introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 cd. Decreto Rilancio emanato dal Governo a sostegno dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus e approvato definitivamente con la legge 77/2020.
Sulla disciplina è intervenuta la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), che ha apportato diverse novità che riguardano la disciplina della detrazione potenziata.
In particolare, il potenziamento riguarda l’innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione già previste, al ricorrere di alcune condizioni, e solo per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2022 con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.
Al potenziamento delle detrazioni esistenti si affianca anche il rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura, introdotti dal Decreto Rilancio (cfr. l’art.121) per gli anni 2020, 2021 e prorogati per il 2022 dalla legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020)
I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:
- le persone fisiche non esercenti attività di impresa arti o professioni con riferimento a interi fabbricati con al massimo 4 unità distintamente accatastate appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà (per interventi trainati non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%);
- le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%);
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica per le spese sostenute sino al 31.12.22 in caso di Ecobonus (se al 31 dicembre 2022 sono stati avviati lavori e realizzati per almeno il 60% i bonus potenziati di applicano sino al 30 giugno 2023);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale);
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Rientrano tra i beneficiari anche le imprese con riferimento agli interventi sulle parti comuni di unità immobiliari possedute o detenute all’interno di condomini.
[...] Segue in allegato
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