Regolamento delegato (UE) 2020/2155
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Regolamento delegato (UE) 2020/2155
Regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 ottobre 2020 che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell’Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza
GU L 431/9 del 21.12.2020
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, ossia definisce l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e la metodologia comune per calcolarlo. La metodologia consiste nel calcolare i punteggi di predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all’intelligenza per ottenere la valutazione della predisposizione all’intelligenza di detti edifici o unità immobiliari.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «indicatore di predisposizione all’intelligenza»: l’indicatore che informa della valutazione della predisposizione di un edificio o unità immobiliare all’intelligenza in linea con l’articolo 8, paragrafo 10, della direttiva 2010/31/UE;
2) «sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza»: il sistema di certificazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza;
3) «operatore economico»: la persona fisica o giuridica che possiede un edificio situato nel territorio di uno Stato membro o la persona fisica o giuridica che possiede o occupa un’unità immobiliare situata nel territorio di uno Stato membro e che richiede un certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza per tale edificio o unità immobiliare;
4) «valutazione della predisposizione all’intelligenza»: la valutazione dell’edificio o dell’unità immobiliare conformemente alla metodologia stabilita nel presente regolamento;
5) «punteggio di predisposizione all’intelligenza»: il punteggio ottenuto da un edificio o da un’unità immobiliare nel processo di valutazione della predisposizione all’intelligenza;
6) «sistema»: in un edificio, il sistema che rientra nell’ambito di applicazione della valutazione della predisposizione all’intelligenza di cui alla direttiva 2010/31/UE, compresi, ma non solo, i sistemi tecnici per l’edilizia ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2010/31/UE;
7) «funzionalità chiave della predisposizione all’intelligenza»: una delle tre funzionalità chiave di cui all’allegato I bis, punto 2, della direttiva 2010/31/UE;
8) «criterio d’impatto»: indica l’impatto fondamentale che i servizi predisposti all’intelligenza sono impostati per ottenere, come stabilito nel presente regolamento;
9) «ambito tecnico»: l’insieme dei servizi predisposti all’intelligenza che, insieme, realizzano una parte integrata e coerente dei servizi attesi dall’edificio o dall’unità immobiliare, come il riscaldamento;
10) «connettività»: la capacità dei sistemi di scambiare dati tra loro e la capacità dell’edificio o dell’unità immobiliare di scambiare dati con la rete e le entità collegate, come un aggregatore, o altri edifici;
11) «interoperabilità»: la capacità di un sistema di interagire per uno scopo comune sulla base di norme stabilite di comune accordo, scambiando informazioni e dati;
12) «cibersicurezza»: l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone oggetto di minacce informatiche;
13) «tecnologia predisposta all’intelligenza»: la tecnologia, quale l’automazione degli edifici, usata da uno o più servizi predisposti all’intelligenza;
14) «servizio predisposto all’intelligenza»: la funzione o l’aggregazione di funzioni fornita da uno o più componenti o sistemi tecnici. Un servizio predisposto all’intelligenza si avvale di tecnologie predisposte all’intelligenza e le organizza in funzioni di livello superiore;
15) «certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza»: il certificato riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica designata da uno Stato membro che indica la predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza, calcolata secondo la metodologia stabilita nel presente regolamento;
16) «livello di funzionalità»: il livello di predisposizione all’intelligenza di un servizio predisposto all’intelligenza;
17) «fattore di ponderazione»: il parametro usato nel calcolo dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza per esprimere l’importanza di un dato ambito tecnico o di un dato criterio d’impatto in tale calcolo;
18) «ventilazione»: il processo tramite cui i flussi di aria fresca sono gestiti in modo tale da consentire di mantenere e migliorare la qualità dell’aria negli ambienti chiusi in base ai requisiti applicabili;
19) «bilancio energetico»: l’approccio mediante il quale alcuni fattori di ponderazione possono essere adattati sulla base della zona climatica dell’edificio.
Articolo 3 Indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza consente di valutare e comunicare la predisposizione all’intelligenza degli edifici e delle unità immobiliari agli operatori economici e ad altri portatori di interessi, in particolare ai pianificatori e ai gestori di immobili.
2. Detto indicatore consente di valutare le capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva durante l’uso. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
3. Esso include la valutazione della predisposizione di un edificio o di un’unità immobiliare all’intelligenza e una serie di punteggi che rispecchiano la predisposizione all’intelligenza degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi sulla base di funzionalità chiave, criteri d’impatto e ambiti tecnici predefiniti.
4. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza include, ove possibile, informazioni aggiuntive sull’inclusività e sulla connettività dell’edificio, sull’interoperabilità e sulla cibersicurezza dei sistemi e sulla protezione dei dati.
Articolo 4 Metodologia di calcolo dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. La metodologia di calcolo dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza di un edificio o un’unità immobiliare si basa sull’esame dei servizi predisposti all’intelligenza che sono presenti o previsti in fase di progettazione, e di quelli che sono considerati importanti per tale edificio o unità immobiliare.
2. Il calcolo dei punteggi di predisposizione all’intelligenza si basa sul quadro metodologico comune a livello di Unione di cui agli allegati da I a VI.
3. La metodologia di calcolo standard di cui agli allegati da I a VI può essere adattata in conformità all’allegato VII, in particolare inserendo un collegamento al calcolo della prestazione energetica nell’ambito della certificazione della prestazione energetica.
4. La metodologia di calcolo dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza è utilizzata conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualifica degli esperti.
Articolo 5 Valutazione della predisposizione all’intelligenza
La valutazione della predisposizione all’intelligenza di un edificio o di un’unità immobiliare si basa sui punteggi di predisposizione all’intelligenza calcolati per l’edificio o l’unità immobiliare in conformità all’allegato VIII.
Articolo 6 Carattere facoltativo del sistema
1. Il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza è un sistema comune facoltativo a livello di Unione.
2. Gli Stati membri possono decidere se attuare l’indicatore di predisposizione all’intelligenza sul proprio territorio nazionale o su parti di esso. Possono altresì scegliere di applicare il sistema solo a determinate categorie di edifici.
3. Gli Stati membri che attuano il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza possono scegliere di applicarlo su base volontaria o obbligatoria agli edifici o alle unità immobiliari sul loro territorio.
4. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza sul territorio nazionale, o su parti dello stesso, ne danno notifica alla Commissione prima dell’attuazione.
5. Gli Stati membri possono decidere di modificare, adattare o porre fine all’attuazione del sistema in qualsiasi momento senza fornire giustificazioni. Essi informano la Commissione di qualsiasi decisione presa in tal senso.
Articolo 7 Certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. L’indicatore di predisposizione all’intelligenza di un edificio o di un’unità immobiliare è comunicato agli operatori economici e agli altri portatori di interessi con un certificato.
2. Il certificato relativo all’indicatore della predisposizione all’intelligenza comprende le informazioni specificate nell’allegato IX.
Articolo 8 Esperti in materia di indicatori di predisposizione all’intelligenza
1. Gli Stati membri che decidono di attuare l’indicatore di predisposizione all’intelligenza assicurano che la valutazione della predisposizione all’intelligenza degli edifici o delle unità immobiliari ai fini del rilascio di un certificato sia effettuata da esperti qualificati o accreditati. Gli esperti possono essere lavoratori autonomi o dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
2. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza stabiliscono le prescrizioni per la qualifica o l’accreditamento degli esperti in materia di indicatori di predisposizione all’intelligenza e provvedono a che siano inclusi criteri di competenza, anche nel settore delle TIC.
Articolo 9 Sistema di controllo del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza
1. Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza istituiscono un sistema di controllo indipendente per i certificati relativi agli indicatori di predisposizione all’intelligenza. Se del caso, tali Stati membri possono basarsi su sistemi di controllo indipendenti già in vigore, come quelli per i regimi di certificazione della prestazione energetica.
2. Il sistema di controllo indipendente assicura la validità dei certificati relativi agli indicatori di predisposizione all’intelligenza rilasciati nel territorio dello Stato membro.
Articolo 10 Revisione
La Commissione, previa consultazione degli esperti di cui all’articolo 23 della direttiva 2010/31/UE, può, se del caso, rivedere il presente regolamento entro il 1° gennaio 2026 e, se necessario, presentare proposte.
Articolo 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO I Calcolo dei punteggi di predisposizione all’intelligenza
ALLEGATO II Criteri d’impatto della predisposizione all’intelligenza
ALLEGATO III Ponderazione dei criteri d’impatto nelle funzionalità chiave
ALLEGATO IV Ambiti tecnici
ALLEGATO V Ponderazione degli ambiti tecnici
ALLEGATO VI Catalogo dei servizi predisposti all’intelligenza
ALLEGATO VII Possibilità di adattare il processo di calcolo standard
ALLEGATO VIII Valutazione della predisposizione all’intelligenza
ALLEGATO IX Contenuto del certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza
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Collegati:
Direttiva 2010/31/UE | Testo Consolidato 2018
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