Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190

Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 / Consolidato Maggio 2026
ID 12936 | Update 28.05.2026
Decreto Legislativo 13 ottobre 2010 n. 190
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadr...
OGGETTO: Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020.
La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l’articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” e, al comma 2, introduce all’articolo 103 il comma 2- sexies il quale dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021.
Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
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Fonte: Albo Nazionale Gestori ambientali
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