Art. 3 -bis Legge 27 novembre 2020 n. 159 (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) 1. All’articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
“2 -sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.