Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.814
/ Documenti scaricati: 32.848.609
/ Documenti scaricati: 32.848.609
della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
GU L 402/89 del 1° dicembre 2020
______
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Articolo 2
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Collegati:
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuva...
ID 11558 | Update 30.05.2024 - Documento completo allegato
Prevenzione e controllo delle emissioni industriali
Le attività indust...
ISPRA Rapporto 275/2017
Linea di attività ISPRA/ARPA: Fioriture algali di Ostreopsis cf. ovata...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024