Decisione (UE) 2020/1803
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Decisione (UE) 2020/1803
della Commissione del 27 novembre 2020 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta
GU L 402/53 del 01.12.2020
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Articolo 1
1. Il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» comprende:
(a) prodotti di carta stampata composti da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, tranne nel caso di libri, cataloghi, opuscoli o formulari che devono essere composti da almeno l’80 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi elemento di carta stampata del prodotto finito sono considerati parte integrante del prodotto, ad eccezione degli inserti non fissi (es. volantini, adesivi rimovibili) venduti o forniti con esso. Se si intende far figurare il marchio Ecolabel UE sugli inserti non fissi, questi soddisfano i requisiti di cui all’allegato della presente decisione. Gli inserti fissati al prodotto di carta stampata (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione;
(b) buste composte da almeno il 90% in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;
(c) sporte di carta, compresa la carta da confezione, che sono costituite per il 100% in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;
(d) prodotti di carta per cartoleria, inclusi i classificatori, composti da almeno il 70% in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione delle cartelle sospese e delle cartelline con graffa in metallo, alle quali la soglia non si applica.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), composti da almeno l’80% in peso di carta o cartone o substrati a base di carta e di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), la componente in plastica non può superare il 10 % in peso, ad eccezione di raccoglitori ad anelli, quaderni, taccuini, diari e classificatori a leva, per i quali il peso della plastica non può superare il 13%.
3. Il peso del metallo non può inoltre superare 30 g per prodotto, tranne nel caso delle cartelle sospese e cartelline con staffa in metallo, dei raccoglitori ad anelli e dei classificatori a leva con capacità fino a 225 fogli, in cui può arrivare a 75 g, e nel caso dei classificatori a leva con capacità superiore a 225 fogli, in cui può arrivare a 170 g.
4. Il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» non comprende:
(a) imballaggio e elementi apposti sull’imballaggio, ad esempio etichette (ad eccezione delle sporte di carta e della carta da confezione);
(b) cartone ondulato;
(c) materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che costituiscono l’oggetto dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(d) prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all’articolo 2 della decisione (UE) 2019/70 della Commissione;
(e) prodotti di carta stampata profumati, prodotti di carta per cartoleria profumati, e sporte di carta profumate;
(f) cloruro di polivinile (PVC).
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Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato al gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» a fini amministrativi è «053».
Articolo 6
Le decisioni 2012/481/UE e 2014/256/UE sono abrogate.
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