Comunicazione della Commissione 2020/C 349/01
Comunicazione della Commissione Orientamenti sull’applicazione degli obblighi di cui al regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi per quanto concerne l’inventario dei materiali pericolosi delle navi che operano in acque europee
(2020/C 349/01)
GU C 349/1 del 20.10.2020
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A partire dal 31 dicembre 2020, il regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi impone a tutte le navi esistenti battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE e alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio dell’UE di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi unitamente a un certificato o a una dichiarazione di conformità, a seconda dei casi.
Alcuni portatori di interessi del settore hanno segnalato alla Commissione che le restrizioni legate alla Covid‐19 hanno determinato notevoli difficoltà per quanto riguarda il controllo delle navi e la compilazione degli inventari certificati dei materiali pericolosi. Secondo quanto segnalato, le misure di confinamento e le diffuse restrizioni agli spostamenti introdotte per controllare la diffusione della Covid‐19 non solo hanno impedito a molti armatori (o ai loro agenti) di compilare l’inventario dei materiali pericolosi, ma hanno anche ostacolato la verifica e la certificazione di tali inventari da parte dei funzionari dello Stato di bandiera e degli organismi riconosciuti.
Di conseguenza, i portatori di interesse del settore stimano che probabilmente diverse migliaia di navi non saranno in grado di rispettare gli obblighi concernenti gli inventari dei materiali pericolosi e potrebbero non disporre della certificazione necessaria entro il termine del 31 dicembre 2020.
Alla luce delle perturbazioni causate dalla Covid‐19 è pertanto auspicabile definire alcuni orientamenti comuni al fine di garantire un approccio armonizzato all’applicazione delle norme da parte delle autorità degli Stati di approdo dell’UE durante le ispezioni delle navi effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
In linea di principio, la responsabilità primaria per quanto riguarda la conformità agli obblighi riguardanti gli inventari dei materiali pericolosi spetta all’armatore, e il controllo dell’osservanza di tali obblighi giuridici spetta alle autorità degli Stati di approdo dell’UE.
Può tuttavia essere necessario tenere conto delle circostanze eccezionali legate alla crisi Covid‐19 nell’applicazione dei suddetti obblighi da parte degli Stati membri, qualora simili circostanze determinino situazioni in cui sia temporaneamente impossibile o eccessivamente difficoltoso garantire la conformità agli obblighi in questione.
Dati i suoi legami con il principio di proporzionalità, la nozione di forza maggiore può essere considerata un principio generale del diritto dell’Unione, che può essere invocato anche in assenza di disposizioni esplicite. Per quanto riguarda il contenuto della nozione di forza maggiore, la giurisprudenza della Corte di giustizia l’ha definita come segue:
«[D]a una giurisprudenza costante, pronunciata in vari settori del diritto dell’Unione, emerge che la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso».
Nel caso particolare dell’applicazione degli obblighi sanciti dal regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi, non è tuttavia possibile ricorrere automaticamente alla nozione di forza maggiore.
In tale contesto, gli Stati membri sono invitati a valutare attentamente la situazione specifica di ciascun armatore e il grado di possibile applicazione della giurisprudenza citata.
Nella loro valutazione, gli Stati membri sono inoltre invitati a tenere debitamente conto della durata del periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e la data di applicabilità degli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi e a valutare se, e in quale misura, tale periodo sia stato utilizzato dal singolo armatore per prepararsi a rispettare tali obblighi.
Occorre inoltre ricordare che nell’ottobre 2019 l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha pubblicato orientamenti sulle ispezioni effettuate dagli Stati di approdo dell’UE a fini di applicazione delle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi. Lo scopo degli orientamenti dell’EMSA è assistere gli Stati membri e i loro ispettori designati negli sforzi volti a ottemperare alle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo per quanto riguarda le ispezioni connesse agli obblighi sanciti dai due strumenti. Gli orientamenti costituiscono un documento di riferimento non vincolante che fornisce informazioni tecniche e orientamenti procedurali, contribuendo così all’attuazione e all’applicazione armonizzate delle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Durante le ispezioni effettuate dagli Stati di approdo dell’UE è pertanto generalmente consigliabile attenersi agli orientamenti dell’EMSA.
Nel contesto in esame, è opportuno fare riferimento in particolare alle considerazioni generali formulate negli orientamenti dell’EMSA (alla sezione 6.3.2) in relazione alle misure di esecuzione da adottare in caso di non conformità. Gli orientamenti affermano che, «qualora venissero riscontrate non conformità relative al riciclaggio delle navi, l’ispettore dovrebbe decidere quali siano le misure più adatte da intraprendere. L’ispettore dovrebbe accertarsi che qualsiasi non conformità relativa al riciclaggio delle navi, confermata o individuata attraverso l’ispezione, sia o sarà rettificata conformemente al regolamento relativo al riciclaggio delle navi». Gli orientamenti dell’EMSA sottolineano inoltre che «l’ispettore dovrebbe esercitare il proprio giudizio professionale per decidere quali siano le misure più adatte da intraprendere in relazione a qualsiasi non conformità individuata in relazione al riciclaggio delle navi». Tali principi orientativi generali dovrebbero essere applicati anche a qualsiasi non conformità individuata in relazione agli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi e che possa essere connessa alla crisi Covid‐19.
[...] Segue in allegato
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