DL Semplificazioni: PEC (domicilio digitale) obbligo dal 1° Ottobre 2020
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DL Semplificazioni: PEC (domicilio digitale) obbligatoria dal 1° Ottobre 2020
ID 11659 | 30.09.2020 / Documento completo allegato
Ridefinito "l'indirizzo di posta elettronica certificata" con "domicilio digitale". Sanzioni previste da parte dell'ufficio del registro delle imprese per inosservanza termine del 1° Ottobre 2020:
- per le PA/gestori di servizi pubblici/società a controllo pubblico, professionisti e imprese in forma societaria secondo Art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (altre vedi testo);
- per le imprese individuali secondo Art. 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida (altre vedi testo).
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Il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 all'Art. 37 ha previsto che il 1° Ottobre 2020 «tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunichino al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto a tale adempimento»
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU n.178 del 16.07.2020 - S.O. n. 24) - Convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (GU n.228 del 14.09.2020 - S.O. n. 33)
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Art. 37. Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti
1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica certificata» fino a «con analoghi sistemi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.»;
3) al terzo periodo, le parole «dell’indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «del domicilio digitale»;
b) al comma 6 -bis:
1) al primo periodo, le parole «indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale», le parole «per tre mesi,» sono soppresse e, infine, le parole «l’indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «il domicilio digitale»;
2) sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 -ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
c) dopo il comma 6 -bis è inserito il seguente:
«6 -ter . Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis . Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile.»;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica» fino a «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) al secondo periodo, le parole «con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e il relativo domicilio digitale.»;
3) al terzo periodo le parole «indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale»;
e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 - bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.»; f) il comma 8 è abrogato;
g) il comma 9 è abrogato;
h) il comma 10 è abrogato.
2. All’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia. it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.».
2 -bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Istituzione PEC
Legge 16 gennaio 2003, n. 3
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Art. 27 Art. 27 Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Regolamentazione PEC
La PEC è stata regolamentata nel 2005 con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 28 marzo 2005 n. 97).
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76
Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio digitale)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
[...] Segue in allegato
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Collegati
D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68
Decreto 19 marzo 2013
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185
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