Miscelazione dei rifiuti
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Miscelazione dei rifiuti |
ID 11640 | 03.10.2020 / Documento completo in allegato
L'art. 187, comma 1 d.lgs 152/06, vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità (HP) differenti e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. L’ art. 187 inoltre, prevede la possibilità di derogare al divieto di miscelazione, alle condizioni elencate al comma 2.
Con Legge 221/2015, art. 49 comma 1, è stato aggiunto all’art. 187 il comma 3-bis, che recita che le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.
Con Sentenza n. 75 del 12.04.2017, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 3-bis del d.lgs 152/06 sulla miscelazione di rifiuti, ai sensi del quale le miscelazioni non espressamente vietate (vale a dire quelle tra rifiuti non pericolosi o tra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità) non dovevano essere sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da impianti autorizzati, non potevano essere sottoposte a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste per legge. La Corte Costituzionale ha rilevato un contrasto di questa disposizione con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e, nello specifico, ha ritenuto che ogni attività di miscelazione costituisca un trattamento di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzato.
Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti sono così classificate:
- l'operazione di miscelazione deve essere individuata con R12 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a recupero;
- l'operazione di miscelazione deve essere individuata con D13 qualora la miscela di rifiuti ottenuta sia da destinare a smaltimento.
Ove non diversamente consentito, alle miscele ottenute dalle operazioni di cui sopra devono essere attribuiti codici CER della famiglia 19 (Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti…). Qualora tra i rifiuti da miscelare vi sia anche un solo rifiuto pericoloso il CER da attribuire alla miscela deve essere pericoloso.
Deve essere tenuto un registro sul quale sono registrate le miscelazioni effettuate (R12 o D13), e la precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D13 per l’operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l’operazione di miscelazione R12).
Le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto devono essere destinati ad operazioni da R1 a R11, qualora provenienti da operazione R12, ovvero ad operazioni da D1 a D12, qualora provenienti da operazione D13.
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4
3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. (N)
...
(N) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l’illegittimità' costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo).
Miscelazione (art. 187 del d.lgs. 152/2006)
La miscelazione è il trattamento di gestione rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità, finalizzata all’ottimizzazione del trasporto presso altri impianti /installazioni. E’ inclusa la commistione di rifiuti con sostanze o materiali.
Figura 1 - Miscelazione di rifiuti
[...]
E’ vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, ovvero a reazioni esotermiche e di polimerizzazione.
La miscelazione non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti. E’ importante sottolineare che la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03 s.m.i..
Le operazioni di miscelazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, il quale deve esperire tutte le verifiche necessarie, anche di laboratorio, sulla natura, sulla compatibilità e sulle caratteristiche fisico chimiche dei rifiuti. L’esito della verifica deve essere annotato nel registro di miscelazione.
La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui i rifiuti originari posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; tale condizione dovrà essere accertata nella caratterizzazione di base di cui all’art. 2 del D.M. 27/09/2010.
Su apposito registro di miscelazione devono essere annotate le tipologie (CER e, per i rifiuti pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all’allegato I alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti miscelati ed il CER attribuito alla miscela risultante.
Per ogni operazione di miscelazione deve essere compilata la scheda di miscelazione.
Ogni miscela ottenuta deve essere annotata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui è stata collocata.
Rifiuto pericoloso
Definizione art. 183 D. Lgs 152/2006
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.
Tabella 1 – Caratteristiche di pericolo
Compatibilità caratteristiche di pericolo (HP)
Tabella 2 – Compatibilità Caratteristiche di pericolo
Miscelazione in deroga
Miscelazione in deroga: la miscelazione vietata dal comma 1 ma autorizzabile, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in deroga al divieto; consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con differenti HP tra loro (anche se posseggono medesimo CER) e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; inclusa la miscelazione con materie prime/sostanze.
Figura 2 - Miscelazione in deroga
Miscelazione non in deroga
Miscelazione non in deroga: la miscelazione non vietata dal comma 1 che consiste nella miscelazione tra rifiuti non pericolosi, con differente CER, tra loro, e nella miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro, con differente CER e medesime HP.
Figura 3 - Miscelazione non in deroga
[...]
Miscelazione degli oli usati
L’art. 216-bis, comma 2, D. Lgs 152/2006 dispone che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”.
Pertanto, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo HP, stabilito dall’art. 187, comma 1, D. Lgs 152/2006, tale norma rende possibile miscelare fra di loro oli esausti aventi caratteristiche HP differenti. Le attività di deposito temporaneo, raccolta e trasporto di tali rifiuti, peraltro, devono essere effettuate in modo da tenere costantemente separate – per quanto tecnicamente possibile – tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 179, a processi di trattamento diversi fra loro. Viene fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
La norma di cui all’art. 216-bis, D. Lgs 152/2006, impone:
- innanzitutto, la miscelazione dovrà essere realizzata in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, innanzitutto, alla rigenerazione e poi alle altre forme di recupero e smaltimento;
- dovranno essere rispettati i principi generali della normativa sui rifiuti, che la miscelazione dovrà essere realizzata da impresa autorizzata ai sensi dell’artt. 208, 209 o 211 e che l’operazione di miscelazione dovrà risultare conforme alle migliori tecniche disponibili. Per provare questo potrà risultare utile l’implementazione di un sistema di gestione ambientale;
- divieto di miscelare gli oli usati con altri rifiuti o sostanze.
Sanzioni
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto vietato di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità' ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). [...]
...Segue in allegato
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0.0 | 03.10.2020 | --- | Certifico Srl |
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