Principio di Precauzione
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Principio di Precauzione
Uno dei contributi più importanti, al fine di risolvere e superare le incertezze che emergono in vari settori del diritto, è lo sviluppo del principio di precauzione. Il principio o approccio precauzionale, da alcuni decenni, è un principio generale crescente ed è ampiamente utilizzato in politica, in diritto e nella gestione ambientale, perchè consente un nuovo approccio di fronte all'incertezza nell'adozione di misure per evitare danni ambientali gravi o irreversibili prima di avere prove scientifiche di tali danni; ed al tempo stesso, per l'importanza e l'estensione di questi ultimi anni, il principio in esame ha visto la sua incursione nel campo della protezione della salute, dell'essere umano e delle specie animali e vegetali, perchè il problema delle nuove tecnologie (alimentari, farmacologiche, energia, genetica, chimica, biotecnologica, etc) comporta una serie di nuovi rischi nello sviluppo della tecnica e degli attuali sistemi di produzione e consumo, per cui il tema della sicurezza ricopre vitale importanza.
L'applicazione di questo principio non è facile in quanto da sempre ha avuto contrapposti utilizzi. Molte volte si è caratterizzato per essere uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e altre volte per essere considerato come una limitazione allo sviluppo della scienza e della libertà d´impresa.
È corretto affermare che la sua applicabilità genera un orientamento alla governance in mancanza di certezza delle nostre società, e fornisce linee d'azione per evitare il rischio che l'ambiente, la salute umana, animale o vegetale, subiscano danni gravi e irreversibili. Il principio o approccio di precauzione si utilizza in varie forme e con un'ampia gamma di enunciati. Nel suo concetto di base può essere interpretato come presupposto normativo favorevole a consentire l'attività economica o lo sviluppo di progetti.
La Precauzione sposta l'equilibrio nel processo decisionale al "fondo prudente" per il monitoraggio, la prevenzione e l'attenuazione delle minacce incerte, fornendo una base o attivando una decisione da parte delle autorità pubbliche in situazioni di incertezza (sia nell'ambiente e negli stessi effetti di tale decisione).
La nota caratteristica è che si può formare il processo decisionale di emergenza, vale a dire le decisioni di deroga al sistema giuridico in linea di massima applicabile, considerando che si può sostenere che la sua applicazione riguarda in particolare:
a) l'identificazione di effetti potenzialmente negativi;
b) la valutazione dei dati scientifici disponibili e
c) l'espansione di incertezza scientifica.
La corrispondente situazione dei rischi e delle incertezze dev'essere accreditata e, in particolare, contrastata dall'autorità pubblica, che intende adottare la decisione in base al principio di precauzione; in particolare, non sarebbe sufficiente che un centro di ricerca o un laboratorio avverte i rischi potenziali di un'attività o prodotto; è necessario che tale avvertimento sia contrastato con relazioni affidabili e che vi sia una situazione di incertezza e di rischio reale e significativo sia per l'ambiente, la salute umana, animale e vegetale.
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Nella sentenza n. 406/20052 della Corte Costituzionale Italiana, si legge la prima definizione del principio di precauzione.
Questa, pur richiamando la necessità di dati scientifici, non fa esplicito riferimento all’elemento dell’incertezza scientifica, e non coincide perfettamente con la definizione elaborata in sede teorica (la sentenza afferma che il principio «rappresenta un criterio direttivo che deve ispirare l’elaborazione, la definizione e l’attuazione delle politiche ambientali della Comunità europea sulla base di dati scientifici sufficienti e attendibili valutazioni scientifiche circa gli effetti che possono essere prodotti da una determinata attività»).
Non sembra, però, che si debba dare troppa importanza a questa definizione, innanzitutto perché è ispirata all’articolo 174 del Trattato CEE, che non cita l’incertezza, e poi perché la Corte la richiama ad uno scopo circoscritto, ossia escludere che la legge regionale impugnata possa invocare il principio di precauzione per negare attuazione a una direttiva comunitaria. Definizioni a parte, mette conto rilevare come davanti alla Corte sia emerso il tema della problematica differenza fra situazioni di incertezza scientifica e situazioni di certezza scientifica.
Nella sentenza n. 116/20064 sugli OGM (o meglio, sul principio di coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), la Corte ammette che si impongano limiti alla libertà di iniziativa economica per evitare «danni sproporzionati all’ambiente e alla salute» tutto questo sulla base dei principi di prevenzione e precauzione. La Corte richiama congiuntamente i principi di prevenzione e precauzione, (che, invece, stando all’elaborazione dottrinaria, dovrebbero essere alternativi), prendendo atto delle zone di contiguità fra precauzione e prevenzione e della conseguente difficoltà di delineare lo spazio proprio ed esclusivo del principio di precauzione.
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Ursula Corcuera Barcena
Bruxelles, COM(2000) 2.2.2000
Il principio di precauzione non è definito dal Trattato che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell’ambiente. Tuttavia, in pratica, la sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità.
Il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Il principio di precauzione è particolarmente importante nella fase di gestione del rischio. Il principio di precauzione, utilizzato essenzialmente dai responsabili per quanto riguarda la gestione del rischio, non deve essere confuso con l’elemento di prudenza cui gli scienziati ricorrono nel valutare i dati scientifici.
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