Cromo: valori di parametro nelle acque consumo umano 25 μg/l / 50 μg/l
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Acque consumo umano e Cromo / Nuovi (peggiorativi) valori di parametro aggiornati nuova Direttiva acque (UE) 2020/2184
ID 11416 | Rev. 3.0 2021 / Documento completo allegato
Il Decreto 30 giugno 2021 porta il valore di parametro del cromo nelle acque per il consumo umano da 10 μg/l del Decreto 14 novembre 2016 a 25 μg/l per le acque in bottiglia e 50 μg/l per le altre in deroga fino al 12 gennaio 2026, (Nota 12) abrogando lo stesso Decreto 14 novembre 2016, tali nuovi valori si allineano alla nuova direttiva acque Direttiva (UE) 2020/2184.
Decreto 30 giugno 2021
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo. (GU n.156 del 01.07.2021) Entrata in vigore: 01.07.2021
Valore di parametro limite Cromo acque destinate al consumo: tolta la misura precauzionale di 10 μg/l (*) prevista dal Decreto 14 novembre 2016 per il Cr(VI), abrogato dopo 6 proroghe 2016/2021. Il Decreto 30 giugno 2021 porta il valore di parametro a 25 μg/l per le acque in bottiglia e 50 μg/l per le altre in deroga fino al 12 gennaio 2026, (Nota 12) abrogando il Decreto 14 novembre 2016, tali nuovi valori si allineano alla nuova direttiva acque che prevede:
Direttiva (UE) 2020/2184 (Nuova Direttiva acque consumo umano)
Valori di parametro del Cromo:
La Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede, sulla base del principio di precauzione, l’adozione di un valore di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25 μg/l, da soddisfarsi al più tardi entro il 12 gennaio 2036 (**), e stabilisce il valore di parametro di 50 μg/l fino a tale data.
(*) Decreto 14 novembre 2016: "Possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 μg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito".
(**) Decreto 30 giugno 2021: "Nell'ottica di perseguire la massima tutela per la salute umana e in ossequio al principio di precauzione, è appropriato anticipare al 12 gennaio 2026 l’entrata in vigore nel territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 μg/l, previsto dalla citata direttiva, rispetto al termine del 12 gennaio 2036, in essa stabilito" .
Decreto 7 Gennaio 2021
Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano». (GU n.19 del 25.01.2021) Entrata in vigore: 26.01.2021
Il Cromo presenta suoi due stati di ossidazione prevalenti, di Cr(III) e di Cr(VI), che hanno caratteristiche completamente antitetiche in termini di tossicità, di comportamento nel suolo e nella pianta, di essenzialità nell’alimentazione umana e animale.
Il Cr(III) è un micronutriente per i mammiferi e per l'uomo, la dose giornaliera necessaria di Cr(III) è 10-40 µg per bambini fino a sei mesi, e di 50-200 µg per le altre età, livelli eccessivi di Cr(III) possono determinare stati patologici.
Il Cr(VI) è considerato uno dei più importanti e pericolosi inquinanti ambientali, perché tossico, mutageno e cancerogeno e grazie all’elevata solubilità in acqua, in grado di diffondersi in vaste aree. Il cromo esavalente è uno dei metalli pesanti più utilizzati in ambito industriale ed è impiegato in vari settori (metallurgico, chimico, tessile, ecc.).
Grandi quantità di cromo esavalente, sotto forma di cromati, sono rilasciate nell’ambiente in seguito ad attività come la cromatura dei metalli, la conservazione del legno, la produzione di pigmenti.
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I Limiti massimi per il Cromo Totale nelle acque potabili (D.Lgs 31/2001) e minerali (DM 10/2/2015): 50 µgl litro senza distinzione tra Cromo III e Cromo VI. Nelle acque potabili il controllo del cromo non è obbligatorio nel controllo di routine.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale”, prevede i seguenti limiti:
- Cromo nelle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: 50 µg/l (valore limite)
- Cromo totale nelle acque sotterranee: 50 µg/l (concentrazione soglia di contaminazione)
- Cromo VI nelle acque sotterranee: 5 µg/l (concentrazione soglia di contaminazione). Al di sopra di questo valore occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio.
Il 16 gennaio 2017 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12, il Decreto Ministeriale 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano”.
Tale provvedimento stabilisce, per le acque destinate al consumo umano, il nuovo limite precauzionale per il parametro chimico cromo esavalente, pari a 10 µg/l ed è stato abrogato dal Decreto 30 giugno 2021 che ora stabilisce:
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo.
(GU n.156 del 01.07.2021)
Entrata in vigore: 01.07.2021
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Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
1. Il parametro Cromo di cui all’allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è modificato come segue:
Cromo |
25 |
μg/l |
Nota 12 |
2. All’allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo la nota 11 è inserita la seguente:
Nota 12 |
Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 gennaio 2026 (N). Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l’11 gennaio 2026 è pari a 50 μg/l. Nell’attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata e l’origine non è geogenica. |
Art. 2.
1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016 è abrogato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(N) decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
Art. 5 Punti di rispetto della conformita'
1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
(c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
Prorogato da:
Decreto 6 luglio 2017 - fino al 31 dicembre 2018
Decreto 31 dicembre 2018 - fino al 31 dicembre 2019
Decreto 14 febbraio 2020 - fino al 30 giugno 2020
Decreto 24 luglio 2020 - fino al 31 dicembre 2020
Decreto 7 gennaio 2021 - fino al 30 Giugno 2021
e abrogato dal:
Decreto 30 giugno 2021 che porta il valore di parametro a 25 µg/l per le acque in bottiglia e 50 µg/l per le altre in deroga fino all'11 gennaio 2026. (Nota 12).
Per le acque destinate al consumo umano, dal 1° Luglio 2021 il nuovo valore di parametro:
Valore di parametro chimico cromo:
La Direttiva 98/83/CE non prevede un limite per il parametro chimico del cromo VI, ma solo del Cromo che resta pari a 50 µg/l.
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La Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che prevede, sulla base del principio di precauzione, l’adozione di un valore di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25 μg/l, da soddisfarsi al più tardi entro il 12 gennaio 2036, e stabilisce il valore di parametro di 50 μg/l fino a tale data.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT Rev 3.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 01.07.2021 | Decreto 30 giugno 2021 | Certifico Srl |
2.0 | 25.01.2021 | Decreto 7 gennaio 2021 | Certifico Srl |
1.0 | 22.09.2020 | Decreto 24 luglio 2020 | Certifico Srl |
0.0 | 25.08.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Direttiva (UE) 2020/2184
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31
TUA | Testo Unico Ambiente
Decreto 10 febbraio 2015
D.Lgs. 8 ottobre 2011 n. 176
Direttiva 98/83/CE
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