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Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

ID 11363 | | Visite: 2773 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/11363

Regolamento 2020 1201

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

GU L 269/2 del 17.08.2020

...

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «organismo nocivo specificato»: Xylella fastidiosa (Wells et al.) e tutte le sue sottospecie;
b) «piante ospiti»: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato I;
c) «piante specificate»: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell’organismo nocivo specificato.

Articolo 2 Indagini relative all’organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri

1. Gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato nei rispettivi territori.
2. Tali indagini sono effettuate dalle autorità competenti o sotto la supervisione ufficiale di queste ultime.
3. Le suddette indagini sono eseguite in base al livello di rischio. Esse si svolgono all’aperto, incluso nei campi per la coltivazione, nei frutteti, nei vigneti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti.
4. Tali indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare, all’interno dello Stato membro interessato, un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %.
5. Le suddette indagini sono effettuate in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa.
6. La presenza dell’organismo nocivo specificato è monitorata mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV. Se si ottengono risultati positivi in aree diverse dalle aree delimitate, la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata dal risultato positivo di un’ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate in tale allegato, diretta a parti diverse del genoma. Le analisi sono effettuate sullo stesso campione vegetale, o se pertinente per l’analisi molecolare utilizzata a fini di conferma, sullo stesso estratto vegetale.
7. L’identificazione delle sottospecie dell’organismo nocivo specificato è effettuata su ogni specie vegetale risultata infetta dall’organismo nocivo specificato nell’area delimitata interessata. Tale identificazione è effettuata per mezzo delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV, sezione B.
8. Gli Stati membri riferiscono i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 3 Piani di emergenza

1. Ogni Stato membro istituisce un piano di emergenza. Il piano di emergenza definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda:
a) l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato agli articoli da 7 a 11;
b) gli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione, come indicato agli articoli da 19 a 26;
c) i controlli ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione e delle piante ospiti verso l’Unione, come indicato agli articoli 32 e 33.
Ogni Stato membro aggiorna il proprio piano di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno. I piani di emergenza istituiti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2020.
2. Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il piano di emergenza comprende tutti gli elementi seguenti:
a) le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato;
b) norme che precisino le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private.

...segue in allegato

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