Ordinanza 30 luglio 2020
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Ordinanza 30 luglio 2020 | Disposizioni in materia di ingresso e transito in Italia
Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.191 del 31-07-2020)
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Art. 1. Disposizioni in materia di ingresso e transito nel territorio nazionale
1. All’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay».
2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro della salute 16 luglio 2020 e 24 luglio 2020.
3. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa.
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Collegati:
Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83
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