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Sentenza CP n. 31364 del 23 giugno 2017

ID 11089 | | Visite: 2664 | Giurisprudenza ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/11089

Sentenza CP n  31364 del 23 giugno 2017

Sentenza CP Sezione III  n. 31364 del 23 giugno 2017

Per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni in materia ambientale, è necessaria la compresenza di precisi requisiti:

a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 14.6.2016 il Tribunale di Napoli ha condannato Antonio Paterniti Isabella, ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 256 comma 1 lett.a) d. lgs. 152/2006 per aver in qualità di legale rappresentante della Multiecoplast s. r. l. effettuato, in assenza di autorizzazione, attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti da un centinaio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dismessi dall’ente comunale di Ercolano, una catasta di rifiuti in legno di circa 25 mc e un cumulo di materiali provenienti da attività edilizia di circa 5 mc, rinvenuti su un’area non pavimentata facente parte dell’impianto di deposito, alla pena di € 6.000 di ammenda, ordinando la bonifica dei luoghi a sue spese.
 
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p .. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, che chiamato a rispondere delle condotte inerenti profili ambientali nel cantiere di Ercolano doveva essere, come emerso dalla documentazione prodotta in dibattimento, il Direttore di Commessa dell’appalto di servizi del Comune di Ercolano, ing. Giovanni Tortora, cui era stata conferita con delibera del 7.5.2010 delega per l’esercizio di tutti i poteri organizzativi e gestionali e che pertanto doveva ritenersi l’unico responsabile di tutte le questioni anche di carattere penale afferenti il suddetto cantiere.
 
2. Con il secondo motivo deduce che la società Multiecoplast era in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incombendo sull’accusa l’onere di provare la mancanza di autorizzazione che, invece, nulla aveva documentato al riguardo; aggiunge altresì che essendo il cantiere di Ercolano abilitato quale sito di trasferenza destinato ad ospitare provvisoriamente i rifiuti in attesa di trasferirli presso le apposite discariche o in luoghi di stoccaggio e smaltimento definitivo non poteva essergli mosso alcun addebito posto che nei siti di trasferenza si pongono in essere operazione non solo di carico e scarico del rifiuto, ma anche di trattamento propedeutico ad un successivo smaltimento del rifiuto in discarica.
 
3. Con il terzo motivo contesta il diniego delle attenuanti generiche fondato su un generico riferimento a non meglio specificati rilievi sollevati dalla ditta in epoca immediatamente precedente la vicenda in esame, e dunque senza esplicitarne le effettive ragioni, non essendosi invece tenuto conto dell’intervenuta bonifica dei luoghi, che pure era stata disposta ad essa addirittura subordinando la sospensione condizionale della pena, che avrebbe consentito di mitigare il trattamento sanzionatorio.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
In relazione al primo motivo occorre rilevare che, in materia di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, sulla base delle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e qualora si tratti di persone giuridiche sui legali rappresentanti dell’impresa: se la responsabilità penale discende in tal caso direttamente dalla legge, è tuttavia consentito al titolare delegare formalmente ad altri soggetti tecnicamente in grado di assumere le relative responsabilità, i compiti e le mansioni impostigli ex lege in materia. Secondo l’ormai univoca interpretazione di questa Corte, giunta gradualmente a conclusioni analoghe a quelle elaborate in tema di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare, in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale: in tal caso la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività (v., tra le tante: Sez. 3, n. 2330 del 20/01/1992 – dep. 03/03/1992, Veronesi ed altro, Rv. 189176; Sez. 3, n. 35862 del 31/05/2016 – dep. 31/08/2016, Varvarito e altro, Rv. 267641). Ciò nondimeno, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni in materia ambientale, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo (Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007 – dep. 11/02/2008, Girolimetto, Rv. 238980).
 
Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame in cui il Consiglio di Amministrazione della società Multiecoplast s.r.l., di cui l’imputato è Presidente nonchè legale rappresentante, avente ad oggetto fra le varie attività la produzione e commercializzazione di materie provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, risulta, come si evince dal verbale della seduta del 7.5.2010 allegata al presente ricorso unitamente alla visura della Camera di Commercio di Messina, aver nominato quale Direttore di Commessa nell’appalto di servizi del comune di Ercolano, tale Giovanni Tortora nella quale è espressamente ricompresa la responsabilità organizzativa e gestionale del cantiere con correlativi poteri di acquisto e di spesa per il funzionamento e la sicurezza del cantiere, oltre alla conduzione dei rapporti istituzionali con l’ente appaltante.
 
Sebbene il verbale della citata delibera risulti,dall’esame del fascicolo, essere stato regolarmente prodotto in dibattimento, tuttavia la sentenza impugnata non menziona affatto siffatta delega, che pure assume in astratto rilievo inequivoco ai fini dell’ascrivibilità della condotta contestata all’imputato, afferente l’esecuzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel terreno antistante l’impianto di deposito della società. La non manifesta infondatezza del motivo esaminato e la conseguente valida instaurazione del rapporto processuale a seguito dell’impugnativa svolta imporrebbe conseguentemente l’annullamento con rinvio al Tribunale chiamato a vagliare in concreto l’esistenza e la portata dell’attribuzione al terzo di tutti i poteri necessari all’integrale rispetto delle norme di legge contestate; ciò nondimeno l’intervenuta prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia impugnata, ovverosia compiutasi, nell’ipotesi più sfavorevole per l’imputato e, dunque tenendo conto delle due sospensioni ammontanti ad 1 anno, 1 mese e 9 giorni, alla data del 2.11.2016, obbliga a disporne l’annullamento senza rinvio essendosi il reato estinto per prescrizione.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
 
Così deciso l’1.6.2017
 
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