Decisione di esecuzione (UE) 2020/783
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/783
Decisione di esecuzione (UE) 2020/783 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica la Decisione 2012/757/UE per quanto riguarda le misure volte ad adattare la frequenza degli accertamenti sanitari periodici del personale ferroviario addetto alle mansioni di sicurezza essenziali, diverso dai macchinisti, in seguito alla pandemia di Covid-19
GU L 188/16 del 15.06.2020
Entrata in vigore: 16.06.2020
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) Gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alle difficoltà relative al rinnovo di determinati certificati o licenze del personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali, diverso dai macchinisti, a causa delle misure adottate in seguito alla pandemia di Covid-19.
(2) A seguito di tali misure, la frequenza degli accertamenti sanitari periodici del personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali, diverso dai macchinisti, di cui al punto 4.7.2.2.1 dell'allegato I della Decisione 2012/757/UE della Commissione non ha potuto essere rispettata. Al fine di garantire la continuità del servizio è opportuno concedere un ulteriore periodo di sei mesi per l'effettuazione di tali accertamenti. Dovrebbero essere fatti salvi ulteriori accertamenti sanitari o accertamenti più ravvicinati ove lo richieda lo stato di salute del membro del personale.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la Decisione 2012/757/UE.
(4) Dal 10 marzo 2020 il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali potrebbe non essere stato in grado di rispettare la frequenza degli accertamenti sanitari periodici a causa della pandemia di Covid-19. Al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica, la proroga del periodo entro il quale devono essere effettuati gli accertamenti sanitari periodici dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 10 marzo 2020.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
(6) È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I della Decisione 2012/757/UE, al punto 4.7.2.2.1 è aggiunto il capoverso seguente:
«Fatto salvo il punto 4.7.2.2.3 relativo a ulteriori visite mediche e/o valutazioni psicologiche, qualora una visita medica periodica avesse dovuto essere effettuata tra il 10 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo entro il quale deve essere effettuata è prorogato di sei mesi. La proroga non si applica nel caso in cui il medico abbia stabilito accertamenti più ravvicinati, a meno che lo Stato membro non decida altrimenti. L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura devono predisporre apposite procedure per controllare il rischio che il personale svolga le proprie mansioni in uno stato di inabilità al lavoro.».
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