Prime misure di semplificazione ripresa in seguito all’emergenza covid-19
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Prime misure di semplificazione per l’avvio della ripresa in seguito all’emergenza da covid-19
Conferenza delle Regioni e province autonome - 22.06.2020
La Conferenza delle Regioni e province autonome del 18 giugno, tenutasi in videoconferenza, ha approvato un documento per interventi di semplificazione di carattere generale dove sono state inserite proposte mirate ad accelerare gli investimenti ed a rilanciare l’economia, nell’ottica di limitare gli effetti della contrazione verificatasi a causa dell’emergenza Codiv-19.
Il documento è stato poi inviato dal Presidente Stefano Bonaccini a Fabiana Dadone, Ministro della Pubblica Amministrazione, Francesco Boccia, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Speranza, Ministro della Salute, Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Dario Franceschini, Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, Paola Pisano, Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Si tratta di proposte inerenti le azioni di semplificazione, ritenute necessarie per affrontare l’attuale momento di crisi rispetto a specifiche materie di rilevanza strategica per il rilancio del Paese, e raprpresenta - scrive Bonaccini - il "contributo delle Regioni per l'adozione di misure urgenti di semplificazione".
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Prime misure di semplificazione per l’avvio della ripresa in seguito all’emergenza da covid-19
La pandemia COVID-19, che ha fortemente coinvolto le amministrazioni regionali rispetto alla sua gestione sanitaria, ha anche posto, con la massima urgenza, la necessità di fornire risposte efficaci alle diffuse istanze di semplificazione provenienti dal tessuto produttivo dei territori.
Il prolungarsi del lock-down ha provocato pesanti ripercussioni sulle attività economiche, rendendo inevitabile il ricorso all’attivazione di ammortizzatori sociali e ad esborsi economici, che si sono tradotti in contributi diretti ai diversi operatori colpiti da una crisi di proporzioni eccezionali.
Tuttavia, accanto agli inevitabili interventi di tipo finanziario, le Regioni sono chiamate altresì, a compiere uno sforzo di semplificazione amministrativa che, sul piano degli effetti, può potenziare l’efficacia dei contributi erogati, creando le condizioni per rendere molto più incisiva la ripresa.
È del tutto evidente come le proposte di seguito formulate scontino le indiscusse criticità derivanti dall’intreccio di competenze, tra Stato, Regioni ed enti locali, che è un tratto congenito della nostra forma di governo, e che molto più di altri ordinamenti contribuisce a determinare, specie in contesti fortemente emergenziali, una complessità procedurale inusitata. Questo non ha impedito a Stato, Regioni e autonomie locali di porre in essere prime misure per rendere durature le quali sono ora indispensabili ulteriori adattamenti della governance.
Va tenuto conto, al riguardo, che il nostro sistema costituzionale vede le regioni titolari della gran parte delle competenze, legislative, amministrative e programmatorie nella gran parte delle materie rilevanti per la tutela sanitaria e la ripresa economica e sociale nei rispettivi territori.
È per questo che va assicurato un diverso equilibrio tra poteri statali e regionali che, pur nel rigoroso e inscindibile rispetto dell’unità giuridica ed economica della nazione, consenta ai sistemi regionali di differenziare la risposta sui rispettivi territori, in relazione alle proprie specificità.
Occorre altresì limitare in ogni direzione i danni conseguenti ad una legislazione di prevalente derivazione statale frequentemente responsabile dell’introduzione di nuovi vincoli nella disciplina di larga parte dei procedimenti amministrativi regionali che condizionano immotivatamente il dispiegarsi di soluzioni da attuare, in una fase di inedita emergenza come questa, con la massima celerità.
Per questo si rende indispensabile aprire una fase nuova, nella quale i poteri legislativi dello Stato e delle Regioni siano ricondotti ad un quadro di maggiore efficacia e semplificazione. In tale prospettiva, la capacità innovativa che la Regione deve esprimere richiede di superare la logica di mero completamento nell’esercizio delle proprie competenze legislative a favore di una legislazione regionale organica e compatta, modellata sulle proprie reali esigenze.
Di seguito, viene individuato un elenco di azioni che le Regioni ritengono necessarie per affrontare l’attuale momento di crisi, azioni di carattere generale e metodologico o che presentano un riferimento puntuale a specifiche materie, ritenute di rilevanza strategica e in parte già previste dal d.l. 34/2020, cosiddetto “Decreto rilancio”. Oltre ad interventi di tipo congiunturale, sono stati inseriti anche interventi di tipo più strutturale, ad esempio riguardo allo Sportello unico attività produttive o alla tematica dei controlli, nella convinzione che l’emergenza si affronti non solo con misure eccezionali ma, altresì, mettendo a regime e rendendo stabile l’attuazione di quelle riforme che la pandemia ha reso più urgenti.
Pertanto, le azioni che seguono, sono state articolate in proposte legate all’emergenza, che richiedono di essere adottate rapidamente come emendamenti alla legge di conversione del d.l. 34/2020 (o da inserire nel prossimo decreto semplificazione) ed altre che, sulla base del loro carattere permanente, costituiscono interventi da delineare in modo strutturato nell’ambito di apposito atto normativo di semplificazione, che il Governo si accinge ad adottare, attraverso altri provvedimenti o con l’Agenda per la Semplificazione 2020-2023.Negli interventi di semplificazione di carattere generale, sono state inserite proposte mirate ad accelerare gli investimenti ed a rilanciare l’economia, nell’ottica di limitare gli effetti della contrazione verificatasi a causa dell’emergenza Codiv-19.
AZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA
Interventi di semplificazione di carattere generale
proroga al 31 gennaio 2021 della validità di titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza, a decorrere dal 31.01.2020 (da coordinare con l’art. 103 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27); proroga della validità del DURC al 30 novembre 2020 (attualmente la scadenza è al 15 giugno 2020, come previsto dal comma 2 dell’articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27); modifica all’articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come di seguito riportato.
Dopo il comma 5 bis dell’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è aggiunto il seguente:
“5-ter. Nel caso di attività di dismissione di quote societarie, di cui al comma precedente, già avviate, e ancora in corso alla data del 23 febbraio 2020, i termini procedimentali sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, e potranno essere ulteriormente prorogati con provvedimento motivato dell’Amministrazione procedente alla dismissione in relazione al protrarsi dell'emergenza Covid.19.”
Le sanzioni comminate ai sensi della Legge 689/1981 ed in conformità art.15 comma 5 del Dlgs n.192/2005 per la violazione dell’art. 7. comma 1, del Decreto Legislativo n. 192 del 19.08.2005 commessa entro il 31.12.2019, non si applicano qualora il soggetto sanzionato provveda, entra il termine del 31.12.2020, ad esperire le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione così come previsti dal DPR n.74 del 16.04.2013. Le Regioni stabiliscono le modalità per la comunicazione dell’avvenuto adempimento da parte dei soggetti sanzionati.
Motivazione
In relazione alla emergenza sanitaria in atto, in considerazione delle peculiarità di alcune attività (ad es. Aziende termali, Aziende fieristiche) che stanno risentendo in modo rilevante del blocco di ogni attività, sia in termini di perdita di redditività che di difficoltà nella gestione della liquidità, si ritiene necessario sospendere fino al 31 dicembre p.v. le procedure di dismissione delle quote detenute da amministrazioni pubbliche ai sensi dei propri piani di razionalizzazione ancora in corso di realizzazione, salvo un termine anche maggiore per il protrarsi della emergenza.
Ciò evidentemente è assunto al fine di tutelare in primis il valore delle quote pubbliche ancora detenute dalle Pubbliche amministrazioni (che risentirebbero delle conseguenze dell’impossibilità di utilizzare valori di mercato pre Covid 19 per la valutazione del valore d’impresa), e impedire - quindi - facili acquisizioni in settori comunque di interesse nazionale, anche connessi alla sanità pubblica.
In secondo luogo, per evitare danni al principio della continuità aziendale (e quindi indirettamente al patrimonio delle società). In mancanza di una proroga, anche per effetto dei già noti problemi di liquidità, il rilancio di tali società (anche quelle non attraversate da difficoltà in epoca pre covid19) sarebbe impossibile ed aumenterebbe enormemente il rischio di una inevitabile messa in liquidazione per effetto della previsione dell’art. 24 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, secondo la quale una tale partecipazione deve essere “liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”.
In sintesi, l’emendamento va ad intervenire in quelle situazioni che si prestano a facili speculazioni finanziarie a danno della finanza pubblica e dell’intero sistema paese.
L’ultima norma, in via eccezionale per la situazione contingente dovuta alla pandemia ed alla conseguente crisi economica e sociale, sgrava, le famiglie di una sanzione pecuniaria importante senza tuttavia derogare dagli obblighi di manutenzione e controllo degli impinati termici a tutela della sicurezza e della salute pubblica.
accessibilità delle informazioni sulle misure di sostegno esistenti a favore delle imprese e dei cittadini attraverso la creazione di un Portale sui benefici per tipologia di destinatari; tempestività e semplicità dei meccanismi attuativi (con particolare attenzione, in questa fase, al rinnovo di agevolazioni).
Semplificazione e accelerazione negli investimenti pubblici di lavori
con riferimento alla semplificazione negli appalti pubblici, si propongono le disposizioni legislative riportate nell’allegato 1.
Semplificazione e accelerazione in edilizia e sismica
proroga di due anni della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, segnalazioni e atti abilitativi altrimenti denominati, in scadenza, a decorrere dal 31 gennaio 2020. per le altre proposte, si rinvia alle disposizioni legislative riportate nell’allegato 2.
Commercio e servizi
deroghe alle procedure di ampliamento degli esercizi di vicinato e medie strutture in caso di adeguamenti dei locali per distanze Covid 19; necessità di maggiore superficie utile per garantire il rispetto delle distanze per svolgere attività soggette alla normativa antincendio, deroghe alle dimensioni per la normativa antincendio e liberalizzazione delle nuove occupazioni di suolo pubblico per favorire la ripresa di alcune delle categorie più colpite; le aziende che producono mascherine che non sono DPI (dispositivi di protezione individuali), ma che comunque sono filtranti ed utilizzabili nel rispetto del mantenimento delle distanze, possono fare una semplice comunicazione al SUAP. Per le mascherine chirurgiche e DPI, prive di marcatura CE, attualmente serve la validazione, rispettivamente dell’Istituto superiore di sanità e dell’INAIL, in deroga alla procedura vigente. sospensione sale cinematografiche e spettacoli: chiarimenti sugli adempimenti e semplificazione delle procedure per drive-in.
AZIONI STRUTTURALI
Le azioni di seguito riportate, richiedono un’attività sistematica e duratura nel tempo, attraverso successivi interventi normativi di semplificazione ed un’azione coordinata da realizzare tra Governo, Regioni ed Enti locali.
Interventi di semplificazione di carattere generale
- garantire la massima rapidità tra l’introduzione della misura in via legislativa e la sua attuazione, anche prevedendo, laddove non sia possibile adottare disposizioni auto-applicative, termini perentori brevi per l’adozione degli atti a cui si rinvia;
- introduzione di nuove norme solo quando non sia possibile agire in via sub-legislativa in attuazione delle norme già vigenti, preferendo una modalità di accorpamento delle norme di settore con la redazione di testi unici;
- semplificazione del linguaggio normativo nel rispetto delle regole di drafting;
ricognizione e definizione di interventi di raccordo e coordinamento della normativa generale in materia di procedimento amministrativo con le disposizioni procedurali previste nelle normative di settore;
individuazione, a fini di chiarimento, delle attività libere utili alla ripresa e riduzione delle attività oggetto di autorizzazione;
riduzione e accorpamento del numero dei titoli abilitativi/regimi amministrativi necessari per l’esercizio di attività in determinati settori; introduzione di meccanismi procedurali che, nelle ipotesi di autorizzazioni complesse, consentano tempi più rapidi di conclusione dei procedimenti; rivedere, in un’ottica di semplificazione e di maggiore efficacia, la normativa della prevenzione della corruzione e, in particolare, snellire in modo significativo gli adempimenti di trasparenza a carico delle P.A, inclusi quelli afferenti alla concessione di sovvenzioni, sussidi e contributi, spingendo sull’interoperabilità delle banche dati centrali, anche eliminando vari obblighi di pubblicazione fra i meno utili per il cittadino e più gravosi per le P.A stesse adottando parametri di rischio e riducendo adempimenti formali; utilizzo e promozione di strumenti digitali (come SPID) per favorire e agevolare l’accesso ai servizi on line da parte di cittadini e imprese definendo/completando le regole normative e specifiche tecniche necessarie per un corretto utilizzo con anche la modalità operativa; format nazionali uniformi per bandi di agevolazione alle imprese e loro inserimento in un portale nazione, attraverso lo sviluppo del portale opencoesione.it; snellimento delle procedure di variante urbanistica di aree limitate con particolare attenzione alle degradate o dismesse (snellimento procedura di VAS ex art. 11 e ss del dlgs 152/2006 con unica conferenza dei servizi estesa ai soggetti con competenza ambientale).
Semplificazione e accelerazione in edilizia e sismica
Procedure edilizie Semplificazione documentale
Si propone di eliminare gli obblighi relativi al deposito dei progetti impiantistici di cui all’art. 125 del TUE e di potenziare l’efficacia dell’agibilità, prevedendo che il direttore lavori o il tecnico incaricato provveda al collaudo tecnico-amministrativo del prodotto edilizio realizzato, verificando la conformità alla normativa di settore e i requisiti prestazionali conseguenti, producendo la documentazione strettamente necessaria (as built) ai fini della costruzione del fascicolo del fabbricato. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui al capo IV.Motivazione Le procedure edilizie attualmente in vigore prevedono la produzione, al momento dell’istanza, di documentazione che, per il suo contenuto specialistico, non è verificata nel merito dagli uffici comunali. È necessario, quindi, alleggerire sia i cittadini sia i Comuni da adempimenti che risultano non utili all’obiettivo finale della procedura, cioè quello di fornire un prodotto edilizio di qualità, anche ai fini della sua commerciabilità. Si ritiene utile eliminare l’obbligo di allegare. al momento dell’istanza. progetti e relazioni che non siano quelli edilizi o finalizzati ad acquisire autorizzazioni/assensi (o necessari ad acquisire incentivi previsti dalle norme regionali o di settore), e qualificare invece maggiormente l’agibilità degli edifici come momento di verifica delle “prestazioni” richieste da norme e regolamenti. Agibilità di singole unità immobiliari Spesso gli interventi di riqualificazione edilizia che riguardano parti di fabbricati esistenti non sono attivati o non riescono trovare compimento in quanto attualmente alla fine dell’intervento viene richiesta l’agibilità del fabbricato. Dal momento che l’intervento di riqualificazione avviene per sua definizione su fabbricati vecchi o antichi, che non dispongono per diversi motivi di una propria agibilità, non è possibile produrre l’agibilità complessiva richiesta. Motivazione Si propone di specificare ed estendere le previsioni di cui all’art. 24 anche al patrimonio edilizio esistente relativo a singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonome, fatte salve le eventuali verifiche e i collaudi necessari a garantire l’idoneità statica dell’intero edificio. Manutenzione straordinaria
Si propongono modifiche alla definizione di “Manutenzione Straordinaria” di cui all’art. 3 DPR 380/01, specificando che tali interventi comprendono parziali modifiche ai prospetti, purché coerenti con il prospetto esistente, nel rispetto delle norme di cui al D. lgs. 42/04.
Motivazione
La norma mira a superare le criticità emerse in sede di applicazione del TU dell’edilizia a seguito dell’approvazione del D. Lgs. 222/2016
Restauro e risanamento conservativo
Si propone di specificare che nell’ambito del restauro e risanamento conservativo sono ammessi anche i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico generale.
Motivazione
Superamento delle criticità emerse in sede di applicazione del TU dell’edilizia, anche a seguito di sentenze del TAR sul cambio d’uso nell’ambito del restauro e risanamento conservativo
Inizio lavori Motivazione È sempre consentito l’inizio dei lavori, anche in attesa dell’ottenimento delle autorizzazioni di carattere strutturale, sismico e paesaggistico, sempre che gli stessi riguardino attività ed opere non direttamente interessate dalle suddette autorizzazioni.
Prima dell’inizio dei lavori è necessario acquisire più autorizzazioni, permessi di Enti e con procedure differenti. Risulta necessario introdurre specifici elementi di semplificazione tra i suddetti procedimenti, che consenta, entro certi limiti, di procedere parallelamente ma in maniera autonoma.
Usi temporanei
Si propone una norma che favorisca l'utilizzo temporaneo di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, sempre che non si alteri la natura e la consistenza dell’immobile e dell’area stessa e sia possibile restituire il manufatto alla sua destinazione mediante ripristino dello stato dei luoghi. Sono fatte salve le legislazioni regionali in materia.
Motivazione
Le aree e gli immobili dismessi rappresentano un problema non solo di tipo urbanistico ed edilizio, ma spesso anche di natura sociale e di sicurezza. È necessario porre le condizioni per il loro recupero, trasformando quello che oggi è un problema in opportunità.
Demolizione e ricostruzione
Si propone che, nell'ambito di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente e laddove previsto negli strumenti urbanistici dei Comuni o in altre disposizioni comunali, sulla base delle legislazioni regionali, sia consentita la demolizione totale con ricostruzione di edifici esistenti, fatte salve le distanze legittimamente preesistenti, se le dimensioni dell’area di intervento non consentono il rispetto delle distanze minime. La ricostruzione può prevedere altresì la modifica del sedime, della sagoma, dell'altezza e dei prospetti, nonché l’aumento dei volumi derivante da normative premiali nazionali e regionali, se esplicitamente previsto dallo strumento urbanistico del Comune. Deve essere ammessa anche la modifica della sagoma degli immobili vincolati, fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli.
Tale tipologia di intervento si configura come intervento sul patrimonio edilizio esistente e non come nuova costruzione. Sono fatte salve le normative regionali vigenti in materia.
Motivazione
Attualmente se si vuole riqualificare completamente un fabbricato edilizio non lo si può demolire totalmente e ricostruire mantenendo le distanze esistenti, nel caso in cui queste siano inferiori a quelle di Legge. Inoltre la giurisprudenza considera la demolizione totale con ricostruzione come intervento di nuova costruzione, impedendo una semplificazione del procedimento di rilascio del titolo edilizio (è solo consentito il permesso di costruire).
- Varianti in corso d’opera
- Interventi sottoposti a SCIA
Nel caso di progetti assentiti con SCIA, le varianti non essenziali in corso d’opera sono comunicate a fine lavori, con attestazione del professionista, senza sospensione dei lavori, purché conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e provviste della preventiva documentazione autorizzativa, qualora prevista.
- Interventi sottoposti a permesso di costruire
All’art. 22, co. 2-bis, dPR 380/01, è aggiunto il seguente comma:
2-ter. Le varianti in corso d’opera comportanti variazioni essenziali non determinano sospensione dei lavori a condizione che sia stata presentata la SCIA prima dell’esecuzione di detti lavori in variante.
Motivazione
Questa disposizione comporta una rilevante accelerazione della fase attuativa delle costruzioni private, consentendo di realizzare le varianti in corso d’opera, purché evidentemente conforme alla disciplina che regola l’attività edilizia, senza la necessità di sospendere i lavori per formalizzare una nuova istanza di titolo edilizio. Si distingue tra interventi sottoposti a SCIA (caso delle varianti non essenziali) e interventi sottoposti a permesso di costruire, per i quali non è necessario sospendere i lavori anche in caso di variante essenziale, a condizione che sia presentata la SCIA prima dell’esecuzione dei lavori in variante.
Semplificazione dei procedimenti relativi ad opere edilizie che non recano pregiudizio per la pubblica incolumità: si propone di modificare l’art. 94-bis, comma 4 del d.P.R. 380/2001, dal quale devono essere stralciati gli interventi “privi di rilevanza”, soggetti agli stessi obblighi, in particolare all’obbligo di deposito al SUE, previsti per gli interventi “di minore rilevanza”. Destinazione d’uso urbanisticamente rilevante
Ogni mutamento rilevante della destinazione d'uso, tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale tra quelle elencate dal comma 1 dell'articolo 23 -ter del DPR n.380/2001, laddove non preveda aumento del carico urbanistico, deve essere assentito con procedura semplificata. Si propone l’utilizzo di SCIA o di CILA. Tale mutamento rilevante destinazione d’uso dev’essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente. Sono fatte salve le diverse legislazioni regionali in materia, nonché gli adempimenti di legge relativi ai contributi di costruzione qualora previsti.
Stato legittimo degli immobili “Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, in mancanza del titolo abilitativo originario, è costituito dal certificato di agibilità e, in mancanza di entrambi, dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, in cui siano richiamati gli estremi del titolo abilitativo originario.” All’art. 9-bis del D.P.R. 380 del 2001, “Documentazione amministrativa”, è aggiunto il seguente comma sulla definizione dello stato legittimo degli immobili:
Contratti pubblici e Commissari straordinari.
con riferimento alla semplificazione della disciplina dei contratti pubblici e alle proposte in materia di Commissari straordinari, si propongono le disposizioni legislative riportate nell’allegato 1-bis.
Commercio e servizi
possibilità di esercizio di attività accessoria con consegna a domicilio, senza alcun titolo abilitativo ulteriore; attività di trasporto alimenti: precisare i requisiti dei mezzi per il trasporto da verificare in sede di controllo; incremento della vendita attraverso apparecchi automatici: semplificazione delle procedure per l'installazione delle macchinette fuori dai locali. Controlli superamento delle autorizzazioni preventive attraverso un ricorso generalizzato all’autocertificazione e all’introduzione di nuovi meccanismi di controllo successivo; realizzazione, d’intesa con le Regioni, di un sistema informativo unico nazionale dei controlli quale piattaforma comune finalizzata all'attività di programmazione coordinata degli interventi, alla condivisione delle informazioni tra i soggetti istituzionali e degli esiti dei controlli; profilazione di imprese e interventi sulla base dei fattori di rischiosità; definizione di procedure uniformi di controllo su progetti comunitari; dare attuazione all’interoperabilità tra sistema informativo unico dei controlli, fascicolo di impresa e banche dati pubbliche territoriali e nazionali per rendere concreta la previsione che già vieta alla PA di richiedere agli utenti documenti già in loro possesso (principio del once only); coordinamento dei soggetti titolari delle funzioni di controllo mediante la definizione di strumenti di raccordo e la conclusione di accordi su base nazionale e regionale tra i diversi organismi di vigilanza; monitoraggio dei risultati delle azioni.
Sportello unico attività produttive
previsione delle specifiche di cooperazione nazionali sia per l’alimentazione che per l’accesso al Fascicolo Informatico d’Impresa; potenziamento del fattore tecnologico infrastrutturale e delle risorse umane (es promozione di centri di competenza sulla semplificazione, formazione del personale dei SUAP) e adeguamento dei front-end alle specifiche tecniche di interoperabilità favorendo gli interventi di aggregazione in nodi di servizio sia su base territoriale che non (es. nodi regionali, delega alla CCIAA); armonizzazione e consolidamento, con emanazione delle relative specifiche tecniche di cooperazione, delle procedure di creazione/nascita ed avvio di impresa, gestione e cessazione dell’attività e dell’impresa presso i vari soggetti (Registro imprese e Suap), avviate con il DPR 160/2010; armonizzazione delle normative tecniche che regolano, rispettivamente, il funzionamento del SUAP (DPR 160/2010) e del SUE (DPR 380/2001) che ora trovano un punto di sinergia, per la cooperazione tra sistemi, solo per l’edilizia produttiva e non per quella residenziale; rispetto alla capacità amministrativa, favorire la nascita di reti delle PA attraverso:b) tavoli di lavoro congiunti, al pari di quello coordinato da AGID per l’interoperabilità, fra i soggetti territoriali che contribuiscono alla erogazione e gestione dei servizi integrati erogati alle PA (Regioni//Province/Comuni); a) progetti di collaborazione fra Amministrazioni diverse che partecipano alla gestione del procedimento unico di back- office (ad es. accordi con gli Uffici territoriali di derivazione governativa come Questure, Prefetture, Agenzie delle Dogane, Soprintendenze), anche per la nascita di repository funzionali allo svolgimento delle conferenze di servizi; previsione, anche per i SUAP, del potere sostitutivo regionale nel caso i comuni siano inadempienti, previo accordo con ANCI; snellimento delle procedure di variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010 (snellimento procedura di VAS ex art. 11 e ss Dlgs 152/2006 con unica conferenza dei servizi estesa ai soggetti con competenza ambientale);
Ambiente
La commissione Ambiente ed Energia, con riferimento alla semplificazione in materia ambientale, propone le disposizioni legislative, riportate nell’allegato 3, cogliendo l’occasione per superare dubbi interpretativi, criticità applicative e prassi talora non omogenee tra Regioni. L’elaborato, oltre che contenere proposte di semplificazione specifiche nell’ambito dei rifiuti, delle bonifiche, di supporto alle molteplici attività svolte dai laboratori delle Agenzie per la protezione dell’ambiente ed in materia di
Valutazione d’Impatto Ambientale, è fortemente orientato all’economia circolare, volendo trasfondere nel contesto normativo i cardini di riutilizzo, riduzione degli sprechi, promozione della ricerca e dell’innovazione.
Informatica e digitalizzazione dei servizi
semplificazione normativa e regolamentare anche degli standard tecnici, coordinata con norme attuative che favoriscano l’adozione sistematica della digitalizzazione totale dei processi amministrativi della pubblica amministrazione attuando la completa interoperabilità tra basi dati e sistemi gestionali pubblici delle diverse Amministrazioni di livello locale e nazionale, la non duplicazione del dato all’interno del sistema pubblico complessivo, l’unificazione dei punti di accesso ai servizi digitali per i cittadini e le imprese anche quando coinvolgano più Amministrazioni,), l’erogazione sistematica su canale digitale dei servizi per l’utenza diffusa in particolare in ambito sanitario, scolastico, SUAP, ecc.; semplificazione delle procedure di identificazione e collaborazione con i soggetti pubblici e privati per l’identità digitale (SPID, CIE) e suo utilizzo generalizzato; prevedere per tutte le piattaforme e APP abilitative e trasversali (ad esempio APP IO, SPID, PagoPA etc.) la tutela del bilinguismo e del multilinguismo al fine di rendere fruibile a tutti i cittadini tali importanti servizi nonché il rispetto delle regole tecniche in materia di accessibilità semplificata; modifiche al procedimento di approvazione delle Regole tecniche previsto dall’art.71 del CAD, prevedendo un coinvolgimento delle Regioni già nella fase di stesura della prima bozza delle Linee Guida; garantire le risorse dei fondi comunitari Fesr e Feasr a valere sull’attuale programmazione europea, in caso di ulteriori ritardi in fase di esecuzione dei lavori del Grande Progetto Banda Ultralarga, anche attraverso un eventuale commissariamento posto in capo ai Presidenti di Regione; introduzione della tecnologia della microtrincea per la posa di impianti di fibra ottica per l’infrastrutturazione della Banda Ultralarga: proposte di modifiche al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013 (Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastruttura digitali, nelle infrastrutture stradali) (allegato 4).
Si riportano ancora due aspetti di interesse, validi per entrambe le tipologie di interventi che, pur riguardando profili di carattere regionale, si considerano importanti per l’individuazione e la gestione di alcune delle misure di semplificazione.
Misure organizzative
definizione di un programma di lavoro interregionale anche con le risorse economiche stanziate dal d.l. n. 34/2020 – art. 239 “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione” per lo sviluppo e l’innovazione delle PPAA nel rapporto con imprese e cittadini; sostegno a micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali (Commissione Europea e dagli Organismi Internazionali); valutazione delle strategie di comunicazione che, anche coinvolgendo le strutture tecniche regionali, agevolino la capillare comprensione del contenuto delle misure (creazione di portali unici divulgativi per le diverse categorie di destinatari delle misure).
Strumenti per l’individuazione dei migliori interventi
raccolta di segnalazioni del mondo produttivo e delle amministrazioni più vicine al territorio, tramite sistemi di monitoraggio che portino alla messa in evidenza delle “best practices”; analisi sistematica dei procedimenti per l’accesso alle misure di sostegno (iter, soggetti coinvolti, moduli utilizzati); ricognizione delle soluzioni adottate per misure analoghe in altri Paesi.
Roma, 18 giugno 2020
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Fonte: Conferenza delle Regioni e province autonome
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