Decreto 21 aprile 2020
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Decreto 21 aprile 2020 | REcer
Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero.
GU n. 142 del 5 giugno 2020
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Visto l’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la cessazione della qualifica del rifiuto e, in particolare, il comma 3 -septies , che istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ne siano definite le modalità di organizzazione e funzionamento;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
Visto l’art. 14 -bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
Considerato che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già istituito una piattaforma per il monitoraggio dei piani regionali (Monitor-piani) presso l’Albo nazionale dei gestori ambientali;
Ritenuto anche al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme informatiche di comunicazione tra autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e il Ministero, di implementare la predetta piattaforma Monitor-piani, mediante la realizzazione di una apposita sezione nella quale istituire il registro di cui all’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Decreta:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184 -ter decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer).
Art. 2. Modalità di funzionamento del registro
1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l’Albo nazionale gestori ambientali.
2. Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall’art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Art. 3. Modalità di organizzazione del registro
1. Il REcer è organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III -bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.
Art. 4. Modalità di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate
1. Le autorità competenti inseriscono all’interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 -septies , secondo periodo, dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 5. Modalità di trasmissione delle comunicazioni
1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all’art. 184 -ter , comma 3 -ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori.
2. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all’art. 184 -ter, comma 3 -ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer.
3. Le autorità competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all’art. 184 -ter, comma 3 -quater , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.
4. L’ISPRA effettua la comunicazione di cui all’art. 184 -ter , comma 3 -sexies , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.
Art. 6. Funzionalità del registro
1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184 - ter , comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184 -ter , comma 3 -ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 7. Disposizioni transitorie
1. L’effettiva operatività del REcer è comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Fino all’effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 -bis dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell’art. 14 -bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.
3. Al momento di piena operatività del REcer, l’ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3 -bis dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché del comma 9 dell’art. 14 -bis, della legge 2 novembre 2019, n. 128 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.
Art. 8. Clausola di invarianza
1. Alle attività disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2020
Il Ministro: COSTA
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Art. 184 -ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita' delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
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