Decreto 21 aprile 2020
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Decreto 21 aprile 2020
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020).
(GU Serie Generale n.114 del 05-05-2020)
Entrata in vigore: 05.05.2020
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Art. 1. Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali.
Art. 2. Scopo
1. Il presente decreto definisce la disciplina intesa ad assicurare la conformità delle attività previste dalla regola III/20 della Convenzione SOLAS come emendata, ai requisiti stabiliti dall’IMO.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma 1 la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a bordo delle navi elencate all’interno del precedente art. 1, è effettuata in accordo alla Risoluzione MSC.402(96).
3. Le attività quinquennali di cui al paragrafo 6.3 dell’annesso alla Risoluzione IMO MSC.402(96) sono effettuate alla presenza di un funzionario dell’Organismo riconosciuto, incaricato dell’esecuzione delle visite di sicurezza della nave.
Art. 4. Autorizzazione del fornitore di servizio
1. La manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione sui dispositivi di salvataggio - previste dai paragrafi 4.2 e 4.3 della Risoluzione IMO MSC.402(96) - sono effettuati da un fornitore di servizio autorizzato da un Organismo riconosciuto, in accordo alle norme stabilite al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Per ottenere l’autorizzazione ad eseguire le attività di cui al precedente comma, il fornitore di servizio richiede ed ottiene l’approvazione da un Organismo riconosciuto attestante la conformità ai requisiti della Risoluzione MSC.402(96) attraverso l’applicazione dello standard procedurale IACS UR Z17.
3. L’autorizzazione consiste nel «documento di approvazione» emesso da un Organismo riconosciuto, in data successiva all’entrata in vigore, del presente decreto recante l’annotazione che l’Organismo agisce in nome e per conto dello Stato di bandiera della nave e che contenga una lista di marchi e tipi di dispositivi di salvataggio per cui un fornitore di servizio può effettuare le attività di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L’approvazione ha una validità di anni tre dalla data del suo rilascio. informativi da parte dell’Organismo riconosciuto
Art. 5. Obblighi informativi da parte dell’Organismo riconosciuto
1. Gli Organismi riconosciuti, in occasione di ogni rilascio o rinnovo del «documento di approvazione», ne inviano copia all’Amministrazione.
2. Gli Organismi riconosciuti comunicano, altresì, all’Amministrazione il rifiuto, la limitazione, la restrizione, la sospensione o il ritiro di un’approvazione rilasciata.
Art. 6. Clausola di salvaguardia per ditte autorizzate in accordo al Decreto dirigenziale n. 392/2010
1. Le ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al Decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero di una proroga, continuano ad operare sino alla loro scadenza.
2. Entro e non oltre un anno dalla vigenza del presente decreto, le ditte di cui al precedente comma 1, devono essere autorizzate a norma dell’art. 4 del presente decreto.
Art. 7. Fornitore di servizio non in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del presente decreto
1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all’art. 4 del presente decreto, non sia in grado di intervenire ovvero nei casi in cui il costruttore non sia più esistente o non possa fornire assistenza tecnica, la Compagnia può richiedere all’Amministrazione che l’intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non approvato.
2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzerà istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione e marittima, viale dell’Arte n. 16 - 00144 Roma anche via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
dando evidenza documentale dell’impossibilità di intervento da parte di un fornitore di servizio autorizzato e richiedendo l’autorizzazione ad avvalersi di un fornitore di servizio non approvato, per l’esecuzione di un intervento tecnico a bordo. La domanda dovrà contenere marca e tipo del dispositivo di salvataggio in esame e la natura dell’intervento da effettuarsi (es. esame annuale e prova funzionale oppure esame quinquennale e prova funzionale ecc.).
3. L’Amministrazione, d’intesa con l’Organismo riconosciuto, a seguito di valutazione da eseguirsi caso per caso anche sulla base di precedenti autorizzazioni e/o di dimostrata e duratura esperienza nella manutenzione ed ispezione della tipologia di dispositivo in esame, rilascerà una specifica autorizzazione ad eseguire l’intervento tecnico a bordo.
Il relativo rapporto dovrà recare il timbro dell’Organismo intervenuto, unitamente al nome, al cognome ed alla firma del funzionario che ha seguito l’intervento.
Art. 8. Monitoraggio degli Organismi riconosciuti ai fini dell’autorizzazione del fornitore di servizio
1. Il monitoraggio sull’attività autorizzativa dell’Organismo riconosciuto è eseguito, da personale dell’Amministrazione, con periodicità non superiore a quattro anni.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al precedente comma, l’Amministrazione ha facoltà di disporre una verifica occasionale presso una o più sedi del fornitore di servizio e/o dell’Organismo riconosciuto ovvero partecipare, in accompagnamento, alle attività di cui all’art. 4 del presente decreto.
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