Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale
GU L 135/1 del 29.4.2020
Entrata in vigore: 1° gennaio 2021.
_____
Articolo 1
Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.
Articolo 2
1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e nel regolamento delegato (UE) 2016/127. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2021, 2022 e 2023 rispettivamente entro il 31 agosto 2022, 2023 e 2024. Tali risultati sono comunicati nel formato elettronico previsto dall’EFSA.
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Articolo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 è abrogato.
Tuttavia, per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2020, esso continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
...
Collegati: