Import/export UE 2021 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono
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Comunicazione: Import/export UE 2021 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2021 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2021 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
(2020/C 115/04)
GU C 115/14 del 07.04.2020
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1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (il regolamento) che intendono, nel 2021:
a) importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, oppure
b) produrre o importare nell’Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.
Si invitano le imprese a prendere atto del fatto che il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») dall’Unione europea può riguardarle se e nella misura in cui esse saranno interessate nel 2021.
L’accordo di recesso prevede un periodo di transizione nel quale il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applica al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell’accordo stesso. Tale periodo terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell’accordo di recesso adotti, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni.
Dopo il periodo transitorio il regolamento (CE) n. 1005/2009 non si applicherà più alla e nella Gran Bretagna.
Tuttavia, continuerà ad applicarsi alla e nell’Irlanda del Nord secondo il disposto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord incluso nell’accordo di recesso e nella dichiarazione politica sulle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito.
2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI: bromuro di metile
Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
Gruppo IX: bromoclorometano
3. L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, di una durata massima di 45 giorni.
La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva.
4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:
a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,
b) importazione in libera pratica nell’Unione europea per usi critici (halon),
c) importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come materia prima,
d) importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come agente di fabbricazione.
La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:
- conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione nel caso a),
- conformemente all’articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).
Attività di cui al paragrafo 4
5. Un’impresa che nel 2021 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.
6. L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 19 maggio 2020.
7. L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di quote disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
I moduli di domanda di quote saranno disponibili online a partire dal 19 maggio 2020 nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
8. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di quote debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 19 giugno 2020.
Le imprese sono invitate a presentare i moduli di domanda di quote quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.
9. La presentazione di un modulo di domanda di quote di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2021, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione
10. Un’impresa che nel 2021 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.
11. L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.
12. Prima di procedere a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione nel 2021, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
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Collegati:
Protocollo di Montreal
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono
Decisione 88/540/CEE
Regolamento (CE) n. 1005/2009
Decisione 80/372/CEE
Decisione 82/795/CEE
Regolamento (UE) n. 517/2014
Legge 4 luglio 1988 n. 277
Legge 28 dicembre 1993 n. 549
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 147
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163