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Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402

ID 10381 | | Visite: 4864 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/10381

Regolamento di esecuzione UE 2020 402

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

GU LI 77/1 del 15.03.2020

Entrata in vigore: 15.03.2020

______

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Dall'insorgenza della crisi epidemiologica causata dal coronavirus SARS-CoV-2, la malattia ad esso associata, COVID-19, si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo, giungendo anche nel territorio dell'Unione. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il rischio associato alle infezioni da COVID-19 per le persone nell'Unione è attualmente considerato da moderato a elevato, sulla base della probabilità di trasmissione e dell'impatto della malattia. Il virus si diffonde rapidamente all'interno dell'Unione e potrebbe avere un enorme impatto in termini di salute pubblica con esiti fatali consistenti nei gruppi ad alto rischio e significative perturbazioni economiche e sociali.
(2) In questo contesto la necessità dei dispositivi di protezione individuale precisati nell'allegato I è già aumentata in modo significativo. Data la natura di tale necessità e le attuali circostanze, i dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, in quanto necessario per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario che tratta pazienti infetti.
(3) In linea con le conclusioni del Consiglio dei ministri della Salute del 13 febbraio 2020 è stata avviata una procedura di appalto per i dispositivi di protezione individuale nel quadro dell'accordo di aggiudicazione congiunta per le contromisure mediche. Secondo un calendario indicativo e in funzione della situazione del mercato, esso potrebbe essere finalizzato all'inizio di aprile.
(4) La domanda di dispositivi medici di protezione si è acuita negli ultimi giorni e si prevede che continuerà ad aumentare in modo significativo nel prossimo futuro, con conseguenti penurie in molti Stati membri. In tutto il mercato unico dell'UE è arduo soddisfare la domanda di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine per la protezione della bocca. In questo momento si sta lavorando per aumentare le capacità di fabbricazione. Ciò potrebbe portare a un riesame della misura in funzione delle esigenze e dell'evoluzione della situazione.
(5) Nell'Unione la produzione di dispositivi di protezione individuale come le mascherine per la protezione della bocca è attualmente concentrata in un numero limitato di Stati membri, ossia Repubblica ceca, Francia, Germania e Polonia. Nonostante sia stato incoraggiato l'aumento della produzione, l'attuale livello di produzione dell'Unione e le scorte esistenti non saranno sufficienti a soddisfare la domanda all'interno dell'Unione. Ciò è particolarmente vero in ragione del fatto che la domanda aumenta a causa della situazione epidemica e i dispositivi di protezione individuale possono essere esportati senza restrizioni in altre parti del mondo.
(6) Alcuni paesi terzi hanno già deciso ufficialmente di limitare le esportazioni di dispositivi di protezione, altri sembrano aver intrapreso azioni simili a livello più informale. Alcuni di questi paesi sono anche fornitori tradizionali del mercato dell'Unione e ciò esercita un'ulteriore pressione su quest'ultimo.
(7) Al fine di porre rimedio a una situazione critica e prevenirla, è nell'interesse dell'Unione che la Commissione adotti una misura immediata di durata limitata per assicurare che le esportazioni di dispositivi di protezione individuale siano subordinate ad autorizzazione, al fine di garantire che le forniture nell'Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale.
(8) L'esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti può essere autorizzata in circostanze particolari, ad esempio per garantire l'assistenza fornita a paesi terzi, e in funzione delle esigenze degli Stati membri. Le modalità amministrative per tali autorizzazioni dovrebbero essere lasciate alla discrezione degli Stati membri per la durata delle presenti misure temporanee.
(9) All'interno dell'Unione vi è la vitale necessità di disporre di dispositivi di protezione per ospedali, pazienti, operatori del settore, autorità di protezione civile. Questa vitale necessità è costantemente monitorata attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione.
(10) Tale misura si applica attualmente ai dispositivi di protezione individuale precisati nell'allegato I, ma potrebbe essere necessario un riesame dell'ambito di applicazione dell'allegato e dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
(11) A causa dell'urgenza della situazione, giustificata dalla rapida diffusione dell'infezione da COVID-19, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/479.
(12) Al fine di prevenire un depauperamento delle scorte dovuto a speculazione, è opportuno che il presente regolamento di esecuzione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/479, tali misure dovrebbero avere una durata di sei settimane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Autorizzazione di esportazione

1. L'esportazione fuori dall'Unione di dispositivi di protezione individuale, anche non originari dell'Unione, compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Senza la presentazione di tale autorizzazione di esportazione, l'esportazione è vietata.

Articolo 2 Aspetti procedurali

1. Se il dispositivo di protezione si trova in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.
2. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione entro un termine che è determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non supera i cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi.
3. Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, se del caso, se l'esportazione serve, tra l'altro:
- ad adempiere agli obblighi di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
- a sostenere interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione europea o da altre istituzioni dell'Unione;
- a rispondere alle richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) e trattate da quest'ultimo;
- a sostenere le attività statutarie di società di soccorso all'estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra e nella misura in cui esse non pregiudichino la capacità di operare come società di soccorso nazionale;
- a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- ad approvvigionare operazioni all'estero degli Stati membri dell'UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace;
- ad approvvigionare delegazioni dell'UE e degli Stati membri all'estero.

4.Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.

Articolo 3 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per un periodo di sei settimane. Esso cessa automaticamente di applicarsi al termine di tale periodo di sei settimane.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2020

...

ALLEGATO I

Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 

ALLEGATO II

Modello di modulo di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 1

Quando rilasciano le autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri si assicurano che il tipo di autorizzazione risulti ben visibile sul modulo rilasciato. Si tratta di un'autorizzazione di esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla sua scadenza

...

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