Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.840
/ Totale documenti scaricati: 27.883.595

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.883.595 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.883.595 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.883.595 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.883.595 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.883.595 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.883.595 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.883.595 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.883.595 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402

ID 10381 | | Visite: 5010 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/10381

Regolamento di esecuzione UE 2020 402

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

GU LI 77/1 del 15.03.2020

Entrata in vigore: 15.03.2020

______

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Dall'insorgenza della crisi epidemiologica causata dal coronavirus SARS-CoV-2, la malattia ad esso associata, COVID-19, si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo, giungendo anche nel territorio dell'Unione. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il rischio associato alle infezioni da COVID-19 per le persone nell'Unione è attualmente considerato da moderato a elevato, sulla base della probabilità di trasmissione e dell'impatto della malattia. Il virus si diffonde rapidamente all'interno dell'Unione e potrebbe avere un enorme impatto in termini di salute pubblica con esiti fatali consistenti nei gruppi ad alto rischio e significative perturbazioni economiche e sociali.
(2) In questo contesto la necessità dei dispositivi di protezione individuale precisati nell'allegato I è già aumentata in modo significativo. Data la natura di tale necessità e le attuali circostanze, i dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, in quanto necessario per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario che tratta pazienti infetti.
(3) In linea con le conclusioni del Consiglio dei ministri della Salute del 13 febbraio 2020 è stata avviata una procedura di appalto per i dispositivi di protezione individuale nel quadro dell'accordo di aggiudicazione congiunta per le contromisure mediche. Secondo un calendario indicativo e in funzione della situazione del mercato, esso potrebbe essere finalizzato all'inizio di aprile.
(4) La domanda di dispositivi medici di protezione si è acuita negli ultimi giorni e si prevede che continuerà ad aumentare in modo significativo nel prossimo futuro, con conseguenti penurie in molti Stati membri. In tutto il mercato unico dell'UE è arduo soddisfare la domanda di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine per la protezione della bocca. In questo momento si sta lavorando per aumentare le capacità di fabbricazione. Ciò potrebbe portare a un riesame della misura in funzione delle esigenze e dell'evoluzione della situazione.
(5) Nell'Unione la produzione di dispositivi di protezione individuale come le mascherine per la protezione della bocca è attualmente concentrata in un numero limitato di Stati membri, ossia Repubblica ceca, Francia, Germania e Polonia. Nonostante sia stato incoraggiato l'aumento della produzione, l'attuale livello di produzione dell'Unione e le scorte esistenti non saranno sufficienti a soddisfare la domanda all'interno dell'Unione. Ciò è particolarmente vero in ragione del fatto che la domanda aumenta a causa della situazione epidemica e i dispositivi di protezione individuale possono essere esportati senza restrizioni in altre parti del mondo.
(6) Alcuni paesi terzi hanno già deciso ufficialmente di limitare le esportazioni di dispositivi di protezione, altri sembrano aver intrapreso azioni simili a livello più informale. Alcuni di questi paesi sono anche fornitori tradizionali del mercato dell'Unione e ciò esercita un'ulteriore pressione su quest'ultimo.
(7) Al fine di porre rimedio a una situazione critica e prevenirla, è nell'interesse dell'Unione che la Commissione adotti una misura immediata di durata limitata per assicurare che le esportazioni di dispositivi di protezione individuale siano subordinate ad autorizzazione, al fine di garantire che le forniture nell'Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale.
(8) L'esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti può essere autorizzata in circostanze particolari, ad esempio per garantire l'assistenza fornita a paesi terzi, e in funzione delle esigenze degli Stati membri. Le modalità amministrative per tali autorizzazioni dovrebbero essere lasciate alla discrezione degli Stati membri per la durata delle presenti misure temporanee.
(9) All'interno dell'Unione vi è la vitale necessità di disporre di dispositivi di protezione per ospedali, pazienti, operatori del settore, autorità di protezione civile. Questa vitale necessità è costantemente monitorata attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione.
(10) Tale misura si applica attualmente ai dispositivi di protezione individuale precisati nell'allegato I, ma potrebbe essere necessario un riesame dell'ambito di applicazione dell'allegato e dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
(11) A causa dell'urgenza della situazione, giustificata dalla rapida diffusione dell'infezione da COVID-19, le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/479.
(12) Al fine di prevenire un depauperamento delle scorte dovuto a speculazione, è opportuno che il presente regolamento di esecuzione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/479, tali misure dovrebbero avere una durata di sei settimane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Autorizzazione di esportazione

1. L'esportazione fuori dall'Unione di dispositivi di protezione individuale, anche non originari dell'Unione, compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Senza la presentazione di tale autorizzazione di esportazione, l'esportazione è vietata.

Articolo 2 Aspetti procedurali

1. Se il dispositivo di protezione si trova in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.
2. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione entro un termine che è determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non supera i cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi.
3. Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, se del caso, se l'esportazione serve, tra l'altro:
- ad adempiere agli obblighi di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
- a sostenere interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione europea o da altre istituzioni dell'Unione;
- a rispondere alle richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) e trattate da quest'ultimo;
- a sostenere le attività statutarie di società di soccorso all'estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra e nella misura in cui esse non pregiudichino la capacità di operare come società di soccorso nazionale;
- a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- ad approvvigionare operazioni all'estero degli Stati membri dell'UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace;
- ad approvvigionare delegazioni dell'UE e degli Stati membri all'estero.

4.Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.

Articolo 3 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica per un periodo di sei settimane. Esso cessa automaticamente di applicarsi al termine di tale periodo di sei settimane.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2020

...

ALLEGATO I

Dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 

ALLEGATO II

Modello di modulo di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 1

Quando rilasciano le autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri si assicurano che il tipo di autorizzazione risulti ben visibile sul modulo rilasciato. Si tratta di un'autorizzazione di esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla sua scadenza

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2020 402.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402
 
IT1171 kB776

Tags: News Coronavirus

Ultimi inseriti

Gen 14, 2025 51

Legge 14 marzo 1985 n. 132

in News
Legge 14 marzo 1985 n. 132 ID 23293 | 14.01.2025 Legge 14 marzo 1985 n. 132Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. (GU n.89 del 15.04.1985 - S.O) Collegati[box-note]Convenzione… Leggi tutto
Violenza contro le donne tutte le norme 08 Marzo 2024
Gen 14, 2025 42

Violenza contro le donne, tutte le norme

in News
Violenza contro le donne, tutte le norme / Ed. 2024 ID 23292 | 14.01.2025 / In allegato 08.03.2024 - Prima raccolta di fonti interne e sovranazionali L’itinerario di raccolta non può che prendere l’avvio dalla considerazione del quadro normativo internazionale, all’interno del quale si colloca -in… Leggi tutto
Convenzione CEDAW 1979
Gen 14, 2025 39

Convenzione CEDAW

in News
Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) / ONU 1979 ID 23291 | 14.01.2025 Ratifica IT: Legge 14 marzo 1985 n. 132 (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 35
Gen 14, 2025 83

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 ID 23287 | 14.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei… Leggi tutto
Gen 14, 2025 58

Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65 ID 23286 | 14.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite… Leggi tutto
Salute mentale in agricoltura prevenzione e gestione dei rischi psicosociali   EU OSHA 2024
Gen 13, 2025 68

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali / EU-OSHA 2024 ID 23283 | 13.01.2025 / In allegato Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali per gli agricoltori e i lavoratori agricoli Questa relazione analizza le modalità con cui… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Salute mentale in agricoltura prevenzione e gestione dei rischi psicosociali   EU OSHA 2024
Gen 13, 2025 68

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali / EU-OSHA 2024 ID 23283 | 13.01.2025 / In allegato Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali per gli agricoltori e i lavoratori agricoli Questa relazione analizza le modalità con cui… Leggi tutto