Ministero della Giustizia - Direttiva 4 marzo 2020
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Ministero della Giustizia - Direttiva 4 marzo 2020
Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile
Con riferimento a quanto previsto all’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 in materia di lavoro agile, si emanano le seguenti disposizioni:
§ 1. Quale misura urgente di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, i dipendenti rientranti nel Comparto Funzioni Centrali del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, in servizio presso gli Uffici e servizi centrali e territoriali delle citate Amministrazioni, potranno essere autorizzati a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" (c.d. smart working), anche in assenza degli accordi individuali previsti dagli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità di smart working è possibile per tutte le attività e i processi lavorativi almeno in parte delocalizzabili (tali cioè da non postulare la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto), senza ulteriore distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
§ 2. Durante le giornate di smart working, la prestazione lavorativa potrà essere svolta dalla propria residenza o da altro domicilio, previo accordo con la direzione dell’Ufficio o servizio di appartenenza.
Il dipendente gode di autonomia operativa e può organizzare la prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi assegnati. I risultati dell’attività lavorativa sono sottoposti a monitoraggio e valutazione da parte del direttore dell’Ufficio o del Servizio.
§ 3. I direttori degli Uffici e Servizi, e, per gli Archivi Notarili, in ragione delle dimensioni organizzative, il Direttore generale, o in caso di vacanza o assenza, i loro sostituti, individuano le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in parte.
Si possono ritenere delocalizzabili le attività che, in tutto o in parte, risultino compatibili con una prestazione lavorativa resa a distanza che non comporti disagio alla funzionalità delle strutture o servizi.
A titolo esemplificativo si citano: analisi, studio, ricerca e stesura di testi e relazioni connesse con i compiti d’ufficio; attività di approfondimento normativo o giurisprudenziale e di elaborazione dati relativi al lavoro istituzionale; predisposizione di atti/provvedimenti o di minute degli stessi ovvero di modulistica ovvero di documentazione tecnica; analisi, valutazione e aggiornamento dati; istruttoria procedimentale; relazioni socio-ambientali e aggiornamento diario degli interventi; relazioni di vario genere connaturate all’attività di istituto e specificamente relative all’andamento delle misure in Area penale esterna di soggetti minori ed adulti; reportistica andamento attività progettuali, relazioni comportamentali di osservazione e trattamento, predisposizione di rendicontazioni e atti contabili, compilazione di tabelle, elaborazione dati ed adempimenti connessi con gli applicativi in uso presso le singole articolazioni, anche con sistema Sicoge; aggiornamento dati statistici; analisi e monitoraggio di applicativi e reti ed eventuali interventi in remoto.
§ 4. L’accesso del rapporto di lavoro in modalità di smart working è disposto su base volontaria mediante compilazione e presentazione dell’istanza al direttore dell’Ufficio o del Servizio o, in sua assenza, al suo sostituto. L’istanza dovrà essere corredata dalla proposta di progetto individuale di lavoro agile utilizzando la modulistica allegata.
I direttori degli Uffici e dei Servizi raccolgono le manifestazioni di disponibilità dei lavoratori, anche con modalità telematiche e comunque nel più breve tempo possibile.
I dipendenti, nel manifestare la propria disponibilità, devono indicare una propria utenza telefonica fissa o cellulare e un indirizzo di posta elettronica ordinaria, impegnandosi ad essere reperibili nelle fasce orarie previste dal progetto e devono specificare l’eventuale disponibilità di propri dispositivi e attrezzature elettroniche utilizzabili a tal fine.
Previa verifica che la tipologia di attività svolta dal dipendente che abbia manifestato la propria disponibilità rientri tra quelle espletabili almeno in parte con modalità di smart working, al dipendente medesimo viene assegnato un progetto individuale che stabilisce:
b) eventuale strumentazione tecnologica (propria ovvero eventualmente fornita dall’Amministrazione) necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
c) obblighi connessi all’espletamento dell’attività fuori dalla sede di lavoro;
d) forme di monitoraggio e controllo e modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;
e) orari di reperibilità telefonica e telematica;
f) risultati attesi;
g) modalità di monitoraggio dei risultati;
h) individuazione delle giornate mensili in modalità di lavoro agile;
i) fascia oraria della prestazione lavorativa.
L’orario giornaliero della prestazione in smart working non può eccedere l’ordinaria prestazione lavorativa giornaliera prevista dalla relativa contrattazione nella singola sede di servizio.
Potranno essere assolte in via telematica o telefonica le eventuali funzioni di raccordo con l’Ufficio o Servizio di appartenenza.
§ 5. Il progetto assegnato al dipendente contiene altresì le prescrizioni in materia di riservatezza dei dati e eventualmente, di custodia delle attrezzature informatiche consegnate per l’espletamento della prestazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro.
Il dipendente, nel sottoscrivere il progetto assegnatogli, si impegna formalmente a
b) utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione;
c) rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
d) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati.
Il lavoratore che eccezionalmente, per motivate e documentate ragioni personali o familiari, deve allontanarsi durante le fasce di reperibilità, dovrà immediatamente comunicare al proprio Ufficio o Servizio tale interruzione della prestazione lavorativa in modalità smart working.
Il trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, non subisce alcuna modifica, non derivando dalla prestazione di smart working alcun diritto all’acquisizione di incrementi retributivi.
Non sono configurabili prestazioni straordinarie né la corresponsione di buoni pasto.
Sono a carico del dipendente le spese riguardanti i consumi elettrici, di connessione alla rete Internet e le comunicazioni telefoniche con l’Ufficio o Servizio.
Il progetto è esecutivo dal giorno successivo alla sottoscrizione per accettazione da parte del lavoratore e ha una durata correlata al perdurare dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri.
§ 6. Non sussistono, nell’applicazione della presente misura di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, limiti numerici o percentuali alle unità di lavoratori che possono svolgere la propria prestazione in modalità smart working, fatta salva ogni valutazione in materia di delocalizzabilità delle attività e in genere di funzionalità degli Uffici e dei Servizi.
Nell’esercizio del potere datoriale l’accesso in modalità smart working dovrà favorire il personale rientrante nelle categorie di seguito elencate, nel rispetto dell’ordine di priorità:
b) lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
d) dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l’infanzia e della scuola primaria di primo grado;
e) dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici, percorrendo una distanza di almeno cinque chilometri.
In caso di manifestazioni di disponibilità presentate da lavoratori rientranti entrambi in una delle suddette categorie, sarà preferito il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.
Nondimeno, in caso di lavoratori rientranti entrambi nella categoria di cui alla precedente lettera e), sarà preferito il dipendente con residenza anagrafica più distante dalla sede di servizio; tale distanza chilometrica potrà essere validamente attestata mediante il servizio telematico dell’Automobile Club d’Italia "Distanze chilometriche" (www.aci.it) ovvero con altro idoneo strumento (ad esempio, schermata Google Maps).
§ 7. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, raggiungibile al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html. Ogni dipendente collabora con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti del dipendente incoerenti con quanto indicato nella informativa di cui al capoverso precedente e comunque incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.
§ 8. L’Amministrazione, in presenza di giustificato motivo, può revocare in qualsiasi momento l’esecutività del progetto di smart working. In tal caso, il dipendente dovrà rendere la propria prestazione secondo l’orario ordinario presso la sede di lavoro, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.
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Fonte: Ministero della Giustizia
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