D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470

D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.
(GU n.203 del 26-07-1982)
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Aggiornamenti all'atto:
18/02/1983
Avviso di retti...
Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)
GU L 31/10 del 04.02.2020
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Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».
Pagina 229, punto 4 (nuovo Allegato VII bis, punto 2, primo comma):
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
Pagina 229, allegato VII bis, punto 2, primo comma:
anziché:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.»
leggasi:
«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.».
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Collegati:

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.
(GU n.203 del 26-07-1982)
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18/02/1983
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ID 14380 | 25.08.2021 / Modelli allegati DPCM 12 dicembre 2005 doc
DPCM 12 dicembre 2005
Individuazione della documentazione n...

ID 7755 | 11.01.2019
Descrizione dei sistemi di certificazione presenti nel mondo. Attività svolta per il CFS in Italia nella foresta di Tarvisio (U...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024