Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334
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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334
ID 21219 | 22.01.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/334 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati e prodotti della pesca
GU L 2024/334 del 22.01.2024
Entrata in vigore: 11.02.2024
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Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:
1) l’articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:
«6. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all’allegato III, rispettivamente sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all’articolo 19 del presente regolamento.»;
2) l’allegato –I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
4) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Le partite di prodotti composti a lunga conservazione fabbricati a partire da prodotti lattiero-caseari trasformati di origine colombiana che sono state spedite nell’Unione dalla Colombia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione possono entrare nell’Unione fino a due mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Tale periodo transitorio non riguarda le partite di prodotti composti a lunga conservazione fabbricati a partire da prodotti lattiero-caseari trasformati provenienti da Stati membri o da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il latte, le quali possono continuare a entrare nell’Unione.
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