Regolamento delegato (UE) 2023/842
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Regolamento delegato (UE) 2023/842 | Controlli ufficiali animali trasportati con navi
ID 19477 | 24.04.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/842 della Commissione del 17 febbraio 2023 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali per il trasporto di animali con navi adibite al trasporto di bestiame
GU L 109/1 del 24.4.2023
Entrata in vigore: 14.05.2023
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e, in particolare, per le ispezioni a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005.
2. Per «ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo» si intende un’ispezione effettuata dalle autorità di controllo dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE.
Articolo 3 Controlli documentali dei piani di emergenza in caso di emergenza
Quando gli animali sono trasportati verso paesi terzi e una parte del viaggio comporta l’uso di navi adibite al trasporto di bestiame, le autorità competenti del luogo di partenza verificano che i piani di emergenza in caso di emergenza soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione.
Articolo 4 Risultati delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo
Al fine di prendere decisioni ben informate in sede di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame durante le operazioni di carico e scarico ai fini dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti tengono conto dei pertinenti risultati pubblicamente disponibili delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo.
Articolo 5 Squadre di ispettori per le navi adibite al trasporto di bestiame
1. Le autorità competenti provvedono affinché le ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico, di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005, e i controlli ufficiali ai punti di uscita nei porti marittimi, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, siano effettuati da una squadra di ispettori.
2. Una squadra di ispettori comprende almeno:
a) un veterinario ufficiale; e
b) un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro.
3. L’esperto marittimo di cui al paragrafo 2, lettera b), soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
a) possedere adeguate qualifiche rilasciate da un istituto marittimo o nautico riconosciuto dagli Stati membri e pertinente esperienza di navigazione in quanto ufficiale navale certificato titolare di un certificato di competenza STCW II/2 o III/2 valido, previsto dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW) e non limitato quanto alla zona operativa, alla potenza motrice o alla stazza;
b) aver superato un esame, riconosciuto dalle autorità marittime competenti, per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere navale e aver prestato servizio in tale funzione per almeno cinque anni; o
c) possedere un diploma universitario pertinente o un diploma equivalente rilasciato da un istituto di istruzione terziaria, in un settore ingegneristico o scientifico pertinente, riconosciuto dallo Stato membro.
Articolo 6 Ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico ai punti di uscita nei porti marittimi
1. Quando gli animali sono presentati per il carico e lo scarico su navi adibite al trasporto di bestiame ai punti di uscita, l’organizzatore fornisce all’autorità competente ai punti di uscita i seguenti documenti almeno cinque giorni lavorativi prima della data di ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005 o della data dei controlli ufficiali di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625:
a) una copia dell’autorizzazione del trasportatore di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 per la tratta marittima del viaggio;
b) per i lunghi viaggi, una copia dell’autorizzazione del trasportatore e i piani di emergenza per la tratta marittima del viaggio in caso di emergenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005.
2. Le autorità competenti ai punti di uscita nei porti marittimi:
a) verificano che i piani di emergenza in caso di emergenza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/372; e
b) verificano, attraverso un’ispezione fisica, che la distribuzione degli animali nei recinti soddisfi i requisiti relativi agli spazi disponibili di cui all’allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005.
Articolo 7 Prove visive delle ispezioni e dei controlli ufficiali
1. Nell’effettuare le ispezioni e i controlli ufficiali conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro del porto marittimo in cui gli animali sono scaricati e caricati conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005 scattano fotografie o eseguono video dei seguenti elementi:
a) eventuali elementi di costruzione o attrezzature di cui all’allegato I, capo IV, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 che non sono conformi a tale sezione; e
b) qualsiasi altro elemento che presenti irregolarità, non sia conforme alle disposizioni pertinenti o possa incidere negativamente sul benessere degli animali.
2. Le fotografie scattate o i video eseguiti nel corso delle ispezioni e dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono allegati ai fascicoli di ispezione e conservati dalle autorità competenti per la durata del periodo di validità del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame.
Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Collegati
Regolamento (UE) 2017/625
Regolamento (CE) n. 1/2005
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