Slide background

Regolamento (CE) n. 1/2005

ID 19008 | | Visite: 5808 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/19008

Regolamento CE n  1 2005

Regolamento (CE) n. 1/2005 / Regolamento condizioni generali per il trasporto degli animali

ID 19008 | 20.02.2023

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

GU L 3/1 del 5.1.2005

Il regolamento è in vigore dal 5 gennaio 2007.

In allegato Testo consolidato al 14.12.2019

Modificato da:

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017

Rettificato da:

- Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag. 40 (2017/625)

_______

Il regolamento stabilisce le seguenti condizioni generali per il trasporto degli animali.

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Si devono prendere previamente tutte le disposizioni necessarie in materia di trasporto per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio.

Gli animali devono essere idonei per il viaggio previsto;
I mezzi di trasporto e le strutture di carico e scarico devono essere progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;

Il personale che accudisce gli animali deve essere adeguatamente formato e competente.

Il trasporto alla destinazione deve avvenire senza indugio e prevedere controlli regolari sul benessere degli animali;

Agli animali deve essere garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente.

Acqua, alimenti e riposo devono essere previsti in caso di necessità.

I trasportatori devono:

- essere autorizzati dall’autorità nazionale competente per tutti gli spostamenti superiori a 65 km;
- fornire la documentazione contenente informazioni quali l’origine e il proprietario degli animali, la loro destinazione e il tempo di percorrenza previsto;
- garantire che un guardiano accompagni gli animali, a meno che essi non siano in contenitori con alimenti e acqua sufficienti.

Le autorità competenti devono esaminare e approvare i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali su strada e via mare per lunghi viaggi, prima che questi possano essere utilizzati;

I detentori di animali e gli operatori dei centri di raccolta (aziende, centri di raccolta e mercati), devono garantire che gli animali siano trattati conformemente alle regole e alle norme di benessere nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione.

Le autorità competenti devono certificare che i trasportatori:

- siano stabiliti in uno Stato membro;
- dispongano di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate;
- non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria o nazionale in materia di protezione degli animali negli ultimi tre anni.

Per i lunghi viaggi tra Stati membri e verso destinazioni al di fuori dell’Unione:

- i trasportatori devono avere l’autorizzazione, la documentazione, il sistema di navigazione satellitare e piani di emergenza necessari per le emergenze;
- l’autorità competente effettua controlli estemporanei durante il viaggio e controlli al luogo di partenza.

In caso di emergenza o di mancata applicazione delle norme sul benessere, le autorità nazionali possono esigere che il trasportatore intraprenda le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali trasportati, quali:

- il cambiamento del conducente o del guardiano;
- la riparazione temporanea dei mezzi di trasporto;
- il trasferimento della partita su un altro mezzo di trasporto;
- la restituzione degli animali al loro punto di partenza;
- lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione temporanea.

Modifica

Il regolamento (UE) 2017/625 sull’applicazione delle norme dell’Unione per la filiera agroalimentare (si veda la sintesi) ha introdotto alcune modifiche minori al regolamento (CE) n. 1/2005. Il regolamento di modifica riunisce sotto lo stesso ombrello giuridico i controlli ufficiali in tutti i vari segmenti della catena di approvvigionamento (compreso il benessere degli animali). Prevede inoltre l’istituzione di nuovi centri di riferimento europei per il benessere degli animali. I centri lavorano con la Commissione europea e le autorità competenti degli Stati membri, i responsabili delle politiche e gli organismi di supporto. Le loro attività comprendono la costruzione e il rafforzamento delle reti e lo sviluppo di materiali di formazione basati su indicatori del benessere animale, in particolare per il benessere degli animali durante il trasporto. Le norme del regolamento (CE) n. 1/2005 continueranno a essere applicate fino al 14 dicembre 2022, salvo diversa indicazione della Commissione.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento CE n. 1 2005 Testo consolidato al 14.12.2019.pdf)Regolamento CE n. 1/2005 Testo consolidato al 14.12.2019
 
IT809 kB902
Scarica questo file (Regolamento CE n. 1_2005.pdf)Regolamento CE n. 1/2005
 
IT26712 kB336

Tags: HACCP

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Set 01, 2024 145

Regolamento delegato (UE) 2024/908

Regolamento delegato (UE) 2024/908 ID 22498 | 01.09.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi permanenti di esperti… Leggi tutto
Linee guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico
Ago 22, 2024 189

Linee guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico

Linee guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico ID 22452 | 22.08.2024 / In allegato La preparazione domestica di conserve alimentari è un’abitudine diffusa nel nostro Paese che affonda le radici nella tradizione rurale e rivive, attingendo al bagaglio delle… Leggi tutto
Ago 02, 2024 236

Regolamento (UE) 2024/1143

Regolamento (UE) 2024/1143 Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità… Leggi tutto
Ago 02, 2024 531

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Regolamento (UE) n. 1151/2012 ID 22376 | 02.08.2024 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012) [box-warning]Abrogato da: Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2020
Lug 29, 2024 214

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2020 ID 22338 | 29.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2020 della Commissione, del 26 luglio 2024, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione… Leggi tutto
Lug 12, 2024 175

Legge 16 agosto 1962 n. 1354

Legge 16 agosto 1962 n. 1354 Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra. (GU n.234 del 17-09-1962)_______ Art. 1 1. La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di… Leggi tutto
Lug 12, 2024 179

DPR 19 maggio 1958 n. 719

Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. (GU n.178 del 24-07-1958)_______ Art. 1. Sono considerate… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 1874
Lug 09, 2024 255

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 ID 22209 | 09.07.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 della Commissione, dell’8 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625… Leggi tutto

Più letti HACCP

Apr 26, 2021 59348

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 52559

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto