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Regolamento (CE) n. 1/2005

ID 19008 | | Visite: 7516 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/19008

Regolamento CE n  1 2005

Regolamento (CE) n. 1/2005 / Regolamento condizioni generali per il trasporto degli animali

ID 19008 | 20.02.2023

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

GU L 3/1 del 5.1.2005

Il regolamento è in vigore dal 5 gennaio 2007.

In allegato Testo consolidato al 14.12.2019

Modificato da:

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017

Rettificato da:

- Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag. 40 (2017/625)

_______

Il regolamento stabilisce le seguenti condizioni generali per il trasporto degli animali.

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Si devono prendere previamente tutte le disposizioni necessarie in materia di trasporto per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio.

Gli animali devono essere idonei per il viaggio previsto;
I mezzi di trasporto e le strutture di carico e scarico devono essere progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;

Il personale che accudisce gli animali deve essere adeguatamente formato e competente.

Il trasporto alla destinazione deve avvenire senza indugio e prevedere controlli regolari sul benessere degli animali;

Agli animali deve essere garantito un sufficiente spazio d’impiantito e un’altezza sufficiente.

Acqua, alimenti e riposo devono essere previsti in caso di necessità.

I trasportatori devono:

- essere autorizzati dall’autorità nazionale competente per tutti gli spostamenti superiori a 65 km;
- fornire la documentazione contenente informazioni quali l’origine e il proprietario degli animali, la loro destinazione e il tempo di percorrenza previsto;
- garantire che un guardiano accompagni gli animali, a meno che essi non siano in contenitori con alimenti e acqua sufficienti.

Le autorità competenti devono esaminare e approvare i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di animali su strada e via mare per lunghi viaggi, prima che questi possano essere utilizzati;

I detentori di animali e gli operatori dei centri di raccolta (aziende, centri di raccolta e mercati), devono garantire che gli animali siano trattati conformemente alle regole e alle norme di benessere nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione.

Le autorità competenti devono certificare che i trasportatori:

- siano stabiliti in uno Stato membro;
- dispongano di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate;
- non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria o nazionale in materia di protezione degli animali negli ultimi tre anni.

Per i lunghi viaggi tra Stati membri e verso destinazioni al di fuori dell’Unione:

- i trasportatori devono avere l’autorizzazione, la documentazione, il sistema di navigazione satellitare e piani di emergenza necessari per le emergenze;
- l’autorità competente effettua controlli estemporanei durante il viaggio e controlli al luogo di partenza.

In caso di emergenza o di mancata applicazione delle norme sul benessere, le autorità nazionali possono esigere che il trasportatore intraprenda le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali trasportati, quali:

- il cambiamento del conducente o del guardiano;
- la riparazione temporanea dei mezzi di trasporto;
- il trasferimento della partita su un altro mezzo di trasporto;
- la restituzione degli animali al loro punto di partenza;
- lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione temporanea.

Modifica

Il regolamento (UE) 2017/625 sull’applicazione delle norme dell’Unione per la filiera agroalimentare (si veda la sintesi) ha introdotto alcune modifiche minori al regolamento (CE) n. 1/2005. Il regolamento di modifica riunisce sotto lo stesso ombrello giuridico i controlli ufficiali in tutti i vari segmenti della catena di approvvigionamento (compreso il benessere degli animali). Prevede inoltre l’istituzione di nuovi centri di riferimento europei per il benessere degli animali. I centri lavorano con la Commissione europea e le autorità competenti degli Stati membri, i responsabili delle politiche e gli organismi di supporto. Le loro attività comprendono la costruzione e il rafforzamento delle reti e lo sviluppo di materiali di formazione basati su indicatori del benessere animale, in particolare per il benessere degli animali durante il trasporto. Le norme del regolamento (CE) n. 1/2005 continueranno a essere applicate fino al 14 dicembre 2022, salvo diversa indicazione della Commissione.

...

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