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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160

ID 15680 | | Visite: 3532 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/15680

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006.

GU L 26/11 del 7.2.2022

Entrata in vigore: 27.02.2022

______

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce frequenze minime uniformi per i controlli ufficiali, in particolare le ispezioni, sugli animali e sul materiale germinale nonché sulle condizioni in cui sono tenuti o prodotti nei seguenti stabilimenti:
a) stabilimenti riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
b) stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/686;
c) determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell’articolo 177 di tale regolamento;
d) stabilimenti registrati per animali terrestri detenuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che detengono bovini, ovini o caprini.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai regolamenti delegati (UE) 2019/2035, (UE) 2020/686, (UE) 2020/688 e (UE) 2020/990:
a) «stabilimento»: come definito all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
b) «incubatoio»: come definito all’articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429;
c) «operazione di raccolta»: come definita all’articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429;
d) «centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
e) «rifugio per animali»: come definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
f) «posti di controllo»: come definiti all’articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
g) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
h) «stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all’articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688;
i) «stabilimento confinato»: come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;
j) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
k) «stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
l) «gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990.

Articolo 3 Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti

Le autorità competenti degli Stati membri, almeno una volta ogni anno civile, effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, su animali e uova da cova e sulle condizioni in cui tali animali e uova da cova sono tenuti o prodotti nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente:
a) incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;
b) stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;
c) centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
d) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
e) posti di controllo;
f) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;
g) stabilimenti riconosciuti di quarantena;
h) stabilimenti confinati.

Articolo 4 Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale

Ogni anno civile le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sul materiale germinale, escluse le uova da cova, e sulle condizioni in cui tale materiale germinale è prodotto nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente:
a) almeno due volte ogni anno civile nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini;
b) almeno una volta ogni anno civile:
i) nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini;
ii) nei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni;
iii) negli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale;
iv) nei centri di stoccaggio di materiale germinale.

Articolo 5 Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e in determinati gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti

L’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sugli animali di acquacoltura e sulle condizioni in cui tali animali sono tenuti in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti presenti nel suo territorio. Tali controlli ufficiali tengono conto della classificazione del rischio dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto o del gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto, determinato dall’autorità competente a norma dell’allegato VI, parte I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, o della classificazione del rischio degli stabilimenti in compartimenti dipendenti di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, come segue:
a) gli stabilimenti ad alto rischio sono ispezionati almeno una volta ogni anno civile;
b) gli stabilimenti a medio rischio sono ispezionati almeno una volta ogni due anni civili;
c) gli stabilimenti a basso rischio sono ispezionati almeno una volta ogni tre anni civili.

Articolo 6 Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini

L’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sull’identificazione e sulla registrazione di bovini, ovini e caprini ogni anno civile in almeno il 3 % degli stabilimenti presenti nel suo territorio che detengono tali animali.

Articolo 7 Abrogazioni

1. I regolamenti (CE) n. 1082/2003(CE) n. 1505/2006 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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