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Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
(G.U. n. 141 del 20.06.2007)
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Art. 8. Obblighi dei produttori
1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione dichiarazione del produttore produttore attestante attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme vigenti.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
Art. 9. Obblighi degli utilizzatori
1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità di cui all'articolo precedente precedente ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.
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