Slide background




Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 224

ID 5353 | | Visite: 7926 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/5353

Emissione ambiente OGM dlgs 224 2003

Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224: emissione nell'ambiente di OGM

Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

GU n. 194 del 22 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 138

__________

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure volte a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente relativamente alle attività di rilascio di organismi geneticamente modificati, in seguito denominati OGM, nei confronti della:

a)
 emissione deliberata per scopi diversi dall'immissione sul mercato;

b)
 immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti.

2. Ai fini del presente decreto, i riferimenti agli OGM vanno intesi in senso estensivo ricomprendente, oltre ai singoli OGM, come tali o contenuti in prodotti, anche le loro combinazioni.

3. E' comunque vietata l'emissione deliberata o l'immissione sul mercato di OGM al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto.

Art. 2. Autorità nazionale competente

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in quanto autorità nazionale competente, coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. L'autorità di cui al comma 1, rilascia il provvedimento di autorizzazione sulla base:
a) delle verifiche effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 6 per accertare che le autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale e alla immissione sul mercato siano conformi alle disposizioni del presente decreto;
b) delle valutazioni di possibili effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente con particolare attenzione agli ecosistemi naturali;
c) della compatibilità dell'emissione deliberata nell'ambiente o dell'immissione sul mercato con l'esigenza di tutela dell'agrobiodiversità, dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti tipici, biologici e di qualità.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) organismo: un'entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico;
b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale definizione:
1) una modificazione genetica e' ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;
2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;
c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi;
d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente. Non costituiscono immissione sul mercato le seguenti operazioni:
1) la messa a disposizione di microrganismi geneticamente modificati per attività disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati, ivi comprese le attività che comportano collezioni di colture;
2) la messa a disposizione di OGM diversi dai microrganismi di cui al punto 1) destinati ad essere impiegati unicamente in attività in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi; tali misure si basano sugli stessi principi di confinamento stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi esclusivamente per emissioni deliberate a norma del Titolo II del presente decreto;
e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia, con l'aggiunta di una copia per ogni regione e provincia autonoma interessata per le notifiche di cui al Titolo II, delle informazioni prescritte nel presente decreto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia scritta, ovvero la trasmissione di informazioni della stessa natura ad una autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea;
f) notificante: il soggetto a carico del quale incombe l'obbligo di notifica;
g) prodotto: un preparato costituito da o contenente OGM, che viene immesso sul mercato;
h) valutazione del rischio ambientale: la valutazione, effettuata a norma dell'articolo 5, comma 1, dei rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione sul mercato di OGM;
i) consultazione pubblica: la possibilità offerta a qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione di formulare osservazioni o fornire informazioni in merito a ciascuna notifica.

Update 09/02/2019 Testo consolidato alla data in allegato

Aggiornamenti atto:

23/06/2005
Avviso di rettifica (in G.U. 23/06/2005, n.144) relativo all'art. 5, comma 3, lettera d).

10/12/2016
DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227 (in G.U. 10/12/2016, n.288)

10/12/2016
Il DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227 (in G.U. 10/12/2016, n.288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione dell'art. 26-bis.

_________

07.10.2019 - Modifiche: Decreto 18 giugno 2019 n. 108

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 224 Consolidato 2019.pdf)D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 224
Consolidato 2019
IT1104 kB930
Scarica questo file (D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 224.pdf)D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 224
Emissione deliberata nell\'ambiente di OGM
IT832 kB992

Tags: Chemicals Food OGM

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Giu 18, 2024 75

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto
Giu 12, 2024 134

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 ID 22045 | 12.06.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci… Leggi tutto
Giu 12, 2024 162

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 ID 22044 | 12.06.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che… Leggi tutto
Giu 08, 2024 154

Decreto 19 dicembre 2023

Decreto 19 dicembre 2023 Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (GU n.131 del 06.06.2024)_________ Art. 2. Termine finale di efficacia del regime sperimentale 1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime… Leggi tutto
Giu 01, 2024 414

Decreto 29 settembre 1990

Decreto 29 settembre 1990 Aggiornamenti e modificazioni all'allegato del decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi mirati alla più efficace lotta contro la frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n. 240 del 13.10.1990)… Leggi tutto
Giu 01, 2024 403

Decreto 5 aprile 1989

Decreto 5 aprile 1989 Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987 concernente programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n.99 del 29.04.1989) Collegati[box-note]Decreto 24… Leggi tutto
Giu 01, 2024 402

Decreto 24 giugno 1987

Decreto 24 giugno 1987 Programma sistematico di interventi mirati alla più efficace lotta contro la frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n. 165 del 17 luglio 1987)_______ Modificato da: - Decreto 5 aprile 1989- Decreto 29 settembre 1990 Collegati[box-note]Decreto 5 aprile… Leggi tutto
Giu 01, 2024 443

Legge 7 agosto 1986 n. 462

Legge 7 agosto 1986 n. 462 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. (GU n.185 del 11.08.1986) Collegati
Decreto-Legge 18 giugno 1986 n. 282
Leggi tutto
Giu 01, 2024 461

Decreto-Legge 18 giugno 1986 n. 282

Decreto-Legge 18 giugno 1986 n. 282 Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. (GU n.141 del 20.06.1986) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185)._______ Agiornamenti all'atto 24/06/1986… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 109895

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Apr 26, 2021 57526

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 51211

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto