Direttiva 2002/46/CE
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Direttiva 2002/46/CE / Testo consolidato 03.2021
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari.
(GU L 183 del 12.7.2002)
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Modificata da:
- M1 Direttiva 2006/37/CE della Commissione del 30 marzo 2006 (GU L 94 32 1.4.2006)
- M2 Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 1 21.11.2008)
- M3 Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 36 1.12.2009)
- M4 Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione del 14 novembre 2011 (GU L 296 29 15.11.2011)
- M5 Regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione del 7 febbraio 2014 (GU L 39 44 8.2.2014)
- M6 Regolamento (UE) 2015/414 della Commissione del 12 marzo 2015 (GU L 68 26 13.3.2015)
- M7 Regolamento (UE) 2017/1203 della Commissione del 5 luglio 2017 (GU L 173 9 6.7.2017)
- M8 Regolamento (UE) 2021/418 della Commissione del 9 marzo 2021 (GU L 83 1 10.3.2021)
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Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. Tali prodotti sono forniti al consumatore solo preconfezionati.
2. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva i medicinali definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;
b) «sostanze nutritive» o «nutrienti»: le seguenti sostanze:
i) le vitamine;
ii) i minerali.
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi al disposto della presente direttiva.
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segue in allegato